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Normativa e prassi

Impianti di allarme, il reverse charge non "scatta" in automatico

Il meccanismo dell'inversione contabile non si applica se l'installazione è eseguita per conto del produttore che vende direttamente al cliente finale

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L'attività di installazione di impianti di allarme eseguita in subappalto rientra tra le prestazioni cui si applica il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), se entrambi i soggetti (appaltatore e subappaltatore) svolgono una delle attività indicate nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin. Il meccanismo non si applica invece nel caso in cui l'attività di installazione sia eseguita per conto di una società produttrice di allarmi che vende i suoi prodotti direttamente al cliente finale. E' questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 164/E dell'11 luglio 2007, con cui l'Agenzia delle entrate ha risposto all'istanza di interpello presentata da un'impresa operante nel settore dei sistemi di allarme. In particolare, il contribuente chiedeva di sapere:

 

  1. se è corretto distinguere, ai fini dell'applicabilità del meccanismo del reverse charge, tra attività di installazione eseguita per conto di una società che svolge solo attività di installazione e che a sua volta ha ottenuto l'incarico dal cliente finale, e tra attività di installazione eseguita per conto di una società produttrice di impianti di allarme che li cede direttamente al cliente finale
  2. se il meccanismo dell'inversione contabile si applica anche alle attività di manutenzione esercitate in subappalto oltre che a quelle di installazione
  3. quali codici Atecofin utilizzare per le sue attività.

Quanto al primo punto, l'Agenzia ha chiarito che la distinzione è corretta: il meccanismo del reverse charge si applica se il rapporto contrattuale intercorre tra un soggetto appaltatore e un soggetto subappaltatore che svolgono entrambi un'attività riconducibile alla sezione F della tabella Atecofin; non si applica, invece, nel caso in cui l'attività di installazione è eseguita per conto di una società produttrice di allarmi che vende i suoi prodotti direttamente al cliente finale.
Il sistema dell'inversione contabile, infatti, trova applicazione solo se la prestazione dell'installazione è resa nei confronti di un appaltatore, mentre, nel caso in questione, non siamo in presenza di un contratto di appalto tra il produttore e il consumatore finale ma di una semplice cessione con posa in opera. "Quando il programma negoziale posto in essere dalle parti abbia quale scopo principale la cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura - spiega la risoluzione - il contratto è senz'altro qualificabile quale cessione con posa in opera, e in tale ipotesi resta escluso che la prestazione di montaggio resa al fornitore sia soggetta al regime del reverse charge".

Quanto al secondo punto, anche la prestazione di manutenzione degli impianti è soggetta al regime dell'inversione contabile, in quanto presente nella sezione F della tabella Atecofin. In particolare - precisa la risoluzione - "le note esplicative della classificazione delle attività economiche chiariscono che sono incluse nella sezione F anche le riparazioni rese sugli impianti e le opere rientranti nella medesima sezione F". L'attività di manutenzione, puntualizza l'Agenzia, "è da ritenersi assimilabile alla riparazione".

Per quanto riguarda, infine, il terzo punto, il parere dell'Agenzia è che l'attività di installazione degli impianti di allarme su edifici possa essere ricondotta al codice Atecofin "45.31.0", come chiarito anche dalla stessa guida alla classificazione, fermo restando che "l'individuazione del codice di attività che il contribuente deve utilizzare implica la valutazione di situazioni di fatto" e, per questo motivo, esula dalle competenze dell'Amministrazione finanziaria.

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