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Normativa e prassi

Importazioni e Iva assolta in dogana,
detrazione al destinatario della merce

Il diritto alla fruizione può essere esercitato nell'anno in cui l’operatore, venuto in possesso del documento contabile, lo annota in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica

importazioni

Con il principio n. 13 del 29 settembre 2021, l’Agenzia chiarisce che può detrarre l'Iva assolta in dogana, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti (articolo 25 del decreto Iva) e nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, dello stesso decreto, solo l'effettivo destinatario della merce importata, utilizzata nell'esercizio della propria attività. Questo perché “il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Per gli obblighi di registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva, le regole a cui sono soggette le bollette doganali sono le stesse di quelle previste per le fatture di acquisto. Di conseguenza, sono validi i chiarimenti contenuti nella circolare n. 1/2018, in cui è stato evidenziato che il dies a quo dal quale decorre il termine per l'esercizio della detrazione coincide con il momento in cui, per il cessionario/committente, si verifica la duplice condizione disposta dalla norma:
a) sostanziale, ossia l’avvenuta esigibilità dell'imposta
b) formale, ossia il possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale.

In pratica, conclude il principio di diritto, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, venuto in possesso del documento contabile, lo annota in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

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