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Normativa e prassi

Importi resi all’erogatore,
già tassati, vanno in deduzione

L’ammontare non “defalcato” nel periodo d’imposta di restituzione delle somme percepite può essere dedotto dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi

immagine con monete

Le somme erogate a ex dipendenti in base alla sentenza di primo grado, e che vanno restituite al datore di lavoro in esito a sentenza a lui favorevole, vengono recuperate al lordo delle ritenute Irpef operate, senza esperire alcuna procedura di recupero delle ritenute versate all’erario in qualità di sostituto d’imposta. Questo il chiarimento dato dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 291/2019.

La richiesta di delucidazioni è arrivata da un datore di lavoro che, a seguito di sentenza a lui favorevole, deve recuperare dai propri ex dipendenti le somme erogate, già tassate, in applicazione della sentenza di primo grado. L’istante vuole sapere se il recupero delle cifre debba essere effettuato al lordo o al netto delle ritenute fiscali e quale sia la procedura da attuare per richiedere all’erario le somme relative all’Irpef versata, all’epoca, in qualità di sostituto d’imposta.

L’Agenzia delle entrate nell’esprimere il proprio parere ricorda che l’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Tuir stabilisce che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione negli anni precedenti, si deducono dal reddito complessivo e che l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2016.

In tal senso è utile ricordare come l’Agenzia, con la circolare n. 326/1997, ha precisato che tramite l’introduzione di tale onere deducibile “pari, appunto, all'importo delle somme che in un periodo d'imposta sono state assoggettate a tassazione e, successivamente, vengono rimborsate all'ente erogatore, il legislatore ha cercato di risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore. Non essendo  previsto, infatti, l'istituto delle sopravvenienze passive per i redditi tassati con il criterio di cassa, rimaneva dubbia l'esistenza di un supporto giuridico per procedere al rimborso delle imposte relative a somme che erano entrate nella disponibilità del contribuente, ma che successivamente erano state restituite".
Con le risoluzioni n. 110/2005 e n. 71/2008, l’amministrazione finanziaria ha ulteriormente chiarito che "L'introduzione della predetta lettera d-bis) si è resa necessaria proprio in quanto il sistema dei rapporti tra erario, sostituto e sostituito, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l'ente erogatore ha versato all'Erario in qualità di sostituto".

In relazione all’interpello in esame, va tenuto in considerazione che il rapporto di lavoro, nel frattempo, è cessato e di conseguenza l’istante deve rilasciare agli ex dipendenti apposita dichiarazione attestante la percezione delle somme restituite al lordo delle ritenute Irpef operate al momento dell’erogazione, per permettere agli stessi ex dipendenti di avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, del previsto onere deducibile. Tale onere corrisponde all’importo delle somme assoggettate a tassazione e poi restituite e non alle ritenute effettuate al momento del pagamento delle somme stesse.

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