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Normativa e prassi

Imposta sostitutiva versata, estromissione di sicuro agevolata

Il congruo e tempestivo pagamento della tassa perfeziona l’operazione. L’omissione in dichiarazione può essere sanata successivamente

immobile
L’efficacia dell’operazione di estromissione degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, prevista dall’articolo 1, comma 37 della finanziaria per il 2008, è stata già oggetto di chiarimenti da parte dell’Amministrazione con la risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009.  In quella occasione l’Agenzia aveva concluso che l’operazione in questione si intendeva perfezionata con l’indicazione in dichiarazione (quadro RQ del modello Unico 2008) del valore degli immobili strumentali estromessi e della relativa imposta sostitutiva.Conseguentemente, la mancata compilazione del citato quadro RQ poteva essere sanata, attraverso la presentazione di una dichiarazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, secondo cui sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale regola generale trova applicazione nel caso in cui il contribuente ometta, in tutto o in parte, il versamento dell’imposta sostitutiva nei termini di legge. Infatti, a parere del fisco, ciò che conta è la volontà di optare o meno per l’estromissione dei beni compilando in sede di presentazione della dichiarazione il richiamato quadro RQ. Con la risoluzione n. 228/E del 18 agosto, l’agenzia delle Entrate, nuovamente interpellata sull’argomento, a ulteriore conferma delle indicazioni fornite nel precedente documento di prassi, ha precisato che se il contribuente, pur non avendo compilato il quadro RQ, abbia versato congruamente e nei termini l’imposta sostitutiva per godere della estromissione dei beni, l’operazione si considera perfezionata. In sostanza, il fisco ha ravvisato nel tempestivo e congruo pagamento della imposta sostituiva l’inequivocabile volontà del contribuente di procedere alla estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’impresa.La mancata compilazione del quadro RQ, pertanto, deve intendersi come mera dimenticanza, riconducibile, come tale, alle ipotesi di errore od omissione, per le quali è consentito rimediare presentando una dichiarazione integrativa nei termini previsti dall’articolo 2, commi 8, e 8-bis del Dpr 322/1998.Il presupposto applicativo dei commi 8 e 8-bis, consiste, rispettivamente, nell’aumento e nella diminuzione della base imponibile del contribuente, con la conseguenza che dalla correzione della dichiarazione ne discenderebbe una rettifica del reddito a favore del fisco o del contribuente. Pertanto, nel caso in esame, atteso che dalla correzione della dichiarazione ne deriverebbe una rettifica del reddito a favore del contribuente, l’Autorità fiscale ha giustamente ricordato che lo stesso ha validamente integrato la propria dichiarazione, avvalendosi della procedura prevista dall’articolo 2, comma 8-bis, secondo cui la stessa deve essere presentata non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
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