Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Imposta sui servizi digitali:
modalità applicative al vaglio

Circoscritti il campo d’azione del tributo, gli obblighi dichiarativi, strumentali e contabili dei contribuenti coinvolti e, anche, le vie da seguire per richiedere gli eventuali rimborsi

servizi digitali

In una bozza di provvedimento del 16 dicembre 2020 per la consultazione pubblica degli interessati, online le prime regole operative della giovane imposta sui servizi digitali, introdotta dal Bilancio per il 2019 sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d’impresa (come la pubblicità sui siti). Osservazioni e proposte potranno pervenire entro il prossimo 31 dicembre all’indirizzo e-mail div.contr.internazionale@agenziaentrate.it.
Lo schema di provvedimento in consultazione pubblica è accompagnato da due allegati:

  • il prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta (allegato 1)
  • le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2).

L’Agenzia terrà conto delle risposte pervenute nella predisposizione del provvedimento definitivo. I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgazione.

In particolare, si tratta di un’imposta del 3% sui ricavi annualmente prodotti derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d’impresa prevista dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge n. 145/2018 (vedi articolo “Imposta sui servizi digitali: analisi di un tributo in itinere”). 
La norma, ispirata alla proposta di direttiva Com (2018) 148 final, presentata nell'ambito di un pacchetto di misure per la tassazione equa dell’economia digitale predisposto dalla Commissione Ue in attesa di soluzioni definitive di carattere internazionale, è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

Con lo schema di  provvedimento “in vetrina”, in dieci punti, prendono forma le modalità applicative del nuovo tributo.
Il primo individua il significato dei termini ricorrenti, che circoscrivono il campo d’azione dell’imposta (ad esempio, chi sono i debitori, quali sono i contenuti digitali coinvolti, o cosa è un’ “interfaccia digitale”).
In una sequenza logica, poi, nei punti successivi, delinea l’ambito oggettivo dell’imposta istituita, cioè inquadra i servizi digitali “colpiti”, con evidenza di quelli esclusi; regolamenta le modalità di determinazione della base imponibile e dell’imposta e, naturalmente, come versarla. A tal proposito, stabilisce che i soggetti passivi sono tenuti al pagamento, da effettuare tramite modello F24, entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili e, quindi, a breve, l’Agenzia istituirà gli appositi codici tributo.

Il documento individua i criteri di collegamento con il territorio dello Stato, ossia, specifica, un ricavo è imponibile quando il servizio digitale è fruito da utenti mediante l’utilizzo di un dispositivo localizzato nel territorio nello Stato, il quale si considera tale sulla base dell’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o, in mancanza, con ricorso ad altro metodo di geolocalizzazione.

Per ciò che riguarda gli obblighi dichiarativi, nella bozza di provvedimento si legge che la dichiarazione va presentata entro il 31 marzo dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili e, per questo, con un successivo intervento di prassi, l’amministrazione approverà il modello idoneo, con le relative istruzioni.

Inoltre, lo schema online regola gli obblighi strumentali ai fini dell’adempimento: nello specifico, i contribuenti residenti utilizzano il proprio codice fiscale rilasciato dall’amministrazione finanziaria italiana, mentre i soggetti non residenti, che non sono in possesso del codice fiscale, devono richiederne l'attribuzione all'Agenzia delle entrate, servendosi dei modelli ad hoc. Poi, se questi contribuenti sono stabiliti in uno Stato non collaborativo e non hanno una stabile organizzazione in Italia, devono nominare un rappresentante fiscale nel Paese. E ancora, ai fini dell’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, detta le modalità di designazione di una società del gruppo.

Nella bozza in consultazione, disciplinati anche gli obblighi contabili degli interessati che sono tenuti a un’apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi imponibili e gli elementi quantitativi mensili utilizzati per il calcolo delle proporzioni. Tali informazioni devono essere indicati nel “Prospetto analitico delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 1). Le rilevazioni contabili devono essere integrate da una relazione denominata “Nota esplicativa delle informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi utilizzati per calcolare l’imposta” (allegato 2) da redigere annualmente, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Inoltre, il documento precisa che le informazioni sui ricavi e sugli elementi quantitativi mensili devono essere formati e custoditi su supporto informatico che garantisca l’inalterabilità e la conservazione dei dati registrati e i prospetti analitici devono essere redatti entro il termine di versamento dell’imposta. In ogni caso, gli interessati sono tenuti a conservare la documentazione relativa all’applicazione dell’imposta, che deve essere messa a disposizione, su richiesta dell’amministrazione finanziaria.

Infine, viene definita la responsabilità solidale dei soggetti residenti per l’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta sui servizi digitali da parte di soggetti passivi non residenti, diversi da quelli stabiliti in un Paese non collaborativo e senza una stabile organizzazione nel territorio italiano, facenti parte del medesimo gruppo e le modalità di rimborso.
In relazione ai rimborsi, è previsto che le eccedenze di versamento dell’imposta devono essere richieste tramite la dichiarazione e che, qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione, i residenti devono presentare un’istanza al competente ufficio dell’Agenzia individuato in base al domicilio fiscale, mentre i non residenti devono inviarla  all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, entrate.isd@agenziaentrate.it. Per i non residenti, stabiliti in Stati non collaborativi e senza stabile organizzazione in Italia, lo schema di provvedimento dispone che questi devono presentare istanza di rimborso attraverso il rappresentante fiscale, mentre nel caso di contribuenti appartenenti a un gruppo, che si sono avvalsi della facoltà della designazione, la richiesta può essere presentata attraverso la società designata. Qualora sia venuta meno la designazione o il soggetto non residente non si avvale più del rappresentante fiscale, è precisato che l’istanza di rimborso può essere presentata direttamente dall’interessato.

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