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Normativa e prassi

Imposta sui voli in aerotaxi.
I codici tributo per versarla

Va pagata per ciascun passeggero, all’effettuazione di ciascuna tratta, nella misura di 100 euro per i tragitti entro i 1.500 chilometri, di 200 euro se si oltrepassa tale soglia

interno aerotaxi
Pronti i codici tributo “3379”, per il pagamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi (articolo 16, comma 10-bis, del Dl 201/2011), e “8937” e “1932” da utilizzare, rispettivamente, per la sanzione e gli interessi dovuti in caso di ravvedimento.
A istituirli, la risoluzione n. 72/E del 4 luglio.
 
L’imposta sui voli di aerotaxi, introdotta dal decreto “semplificazioni tributarie” (Dl n. 16/2012), deve essere corrisposta per ciascun passeggero, per ogni tratta, nella misura di 100 euro se il tragitto non supera i 1.500 chilometri, di 200 euro se, invece, va oltre tale soglia di percorrenza.
 
La somma è a carico di chi usufruisce del servizio, mentre il vettore deve provvedere a versarla all’Erario – come si legge nel provvedimento del 28 giugno dell’Agenzia delle Entrate – entro la fine del mese successivo a quello dell’effettuazione del trasporto, se si tratta di aerei immatricolati presso l’Enac o nei registri dei Paesi Ue o appartenenti allo Spazio economico europeo, prima della partenza o entro il giorno successivo all’arrivo nel territorio nazionale, negli altri casi.
Diversa la scadenza per i trasporti effettuati dal 29 aprile (data di entrata in vigore della legge n. 44/2012, di conversione del Dl n. 16) al 30 giugno 2012. In questo caso, il versamento deve essere effettuato entro il prossimo 31 luglio.
 
Queste le istruzioni per compilare correttamente il modello.
Innanzitutto, è bene precisare che la sezione “CONTRIBUENTE” ospita i dati anagrafici e il codice fiscale del vettore e non del passeggero.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, in corrispondenza degli “importi a debito versati” vanno indicati:
  • la lettera “R” nel campo “tipo
  • il numero dei passeggeri per singola tratta seguito dalla lettera “A” (per i percorsi fino a 1.500 chilometri) o dalla “B” (per le percorrenze più lunghe) nel campo “elementi identificativi”. Negli ultimi quattro spazi devono essere inseriti il giorno e il mese di effettuazione del servizio
  • il codice tributo nel campo “codice
  • l’anno del trasporto nel campo “anno di riferimento”.
 
Comunque, come specificato nel provvedimento del 28 giugno, chi non può effettuare il versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, può sempre provvedere al pagamento con un bonifico in euro a favore del “Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1224”.
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