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Normativa e prassi

Impresa agricola familiare:
i contributi sono indeducibili

Il motivo risiede nell’assenza di una esplicita disciplina del diritto di rivalsa sulle somme previdenziali versate a favore del dipendente dalle aziende che lavorano nell’agricoltura

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Non sono deducibili dal reddito complessivo del collaboratore familiare dell'impresa agricola i contributi Inps versati dal titolare dell’impresa e rimborsati dal contribuente istante. In questo caso specifico, precisa l’Agenzia con la risposta all’interpello n. 248/2019, non possono trovare applicazione le previsioni sulla deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali contenute nell’articolo 10, comma 1, lettera e) del Tuir.

Nell’interpello in esame il contribuente istante è un collaboratore familiare di un’impresa agricola. Il titolare dell’impresa provvede al versamento dei contributi Inps, anche per la quota di spettanza del collaboratore, il quale, a sua volta, rimborsa al titolare l'importo dei contributi.
L’istante chiede se sia corretto ritenere deducibili dal proprio reddito complessivo i contributi Inps versati dal titolare dell’impresa e rimborsati dal contribuente istante.

L’Agenzia ricorda la disposizione che prevede la deducibilità dal reddito complessivo dei “contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi” (articolo 10, comma 1, lettera e), del Tuir), nonché il successivo comma 2, in base al quale tali spese sono deducibili anche se sostenute relativamente alle persone fiscalmente a carico.
L’Agenzia, rileva, inoltre, che nell’impresa familiare artigiana o commerciale il titolare è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell’impresa e poiché per legge ha il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, sono tali ultimi soggetti che potranno portare in deduzione i contributi versati.
Nel caso in esame, tuttavia, conclude l’Agenzia, l'assenza di una disciplina esplicita del diritto di “rivalsa” in materia di contributi previdenziali versati dai titolari di aziende agricole familiari a favore di collaboratori/coadiutori non consente il riconoscimento della deducibilità Irpef dei contributi del familiare collaboratore.

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