Arrivano, con la
risoluzione n. 80/E del 6 agosto i primi chiarimenti in merito alla modalità di denuncia, mensile e annuale, e di versamento (legge 29 ottobre 1961, n. 1216, contenente le norme tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi) dell’imposta dovuta, sui premi e accessori incassati in ciascun mese solare, sia dalle imprese assicuratrici nazionali sia da quelle estere che operano in libera prestazione di servizi. Queste ultime, in particolare, ai sensi dell’articolo 4-
bis, comma 6-
bis, della citata legge 1216/1961, non hanno più l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale, al fine di provvedere alla denuncia e ai versamenti.
La denuncia e il modello F23
Con il provvedimento interdirettoriale del 18 maggio 2010 è stato approvato il nuovo modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, dovuta sui premi e accessori incassati, da presentare in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Al riguardo, per l’impresa assicurativa estera che opera in regime di libera prestazione di servizi avvalendosi di un rappresentante fiscale, la risoluzione si sofferma sulla modalità di compilazione del frontespizio del modello di denuncia, precisando, in particolare, che nell’ipotesi in cui la compagnia estera non sia in possesso di un codice fiscale è consentito, in via transitoria, indicare, al posto del codice fiscale, il numero di iscrizione all’albo imprese attribuitogli dall’Isvap. Ciò consente di identificare in maniera univoca le diverse società che si avvalgono del medesimo rappresentante fiscale.
Lo stesso numero di iscrizione va riportato nel modello di pagamento F23, nel campo denominato “estremi dell’atto o del documento”, all’interno della sezione “Dati del versamento”, allineandolo a destra.
Il sistema, poi, collegherà automaticamente la denuncia presentata dal rappresentante fiscale alla società estera rappresentata, nonché al modello F23, la cui copia non dovrà più essere consegnata o spedita all’Ufficio finanziario.
La risoluzione ricorda poi che - in conformità con quanto già affermato nella risoluzione n. 83/E del 12 marzo 2002 - la società assicuratrice estera non è tenuta alla presentazione della denuncia in questione qualora, nel periodo di riferimento, non abbia incassato alcun premio, oppure quando abbia incassato solo premi non soggetti a imposta, fornendo, al contempo, istruzioni dettagliate circa la modalità di compilazione dei campi della denuncia dedicati agli acconti versati.
Il ravvedimento
Da ultimo, il documento di prassi affronta le ipotesi di versamenti effettuati oltre i termini stabiliti dalla legge, ovvero in misura inferiore al dovuto. In questo caso, il contribuente potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472), tenendo conto, tuttavia, che le disposizioni sanzionatorie, cui occorre fare riferimento per determinare gli importi dovuti in sede di ravvedimento, sono contenute nell’articolo 24 della legge n. 1216 del 1961.
Lo stesso vale nel caso di denuncia omessa/tardiva o infedele. In tale evenienza, ai fini del ravvedimento andrà presentata la denuncia, ovvero una nuova denuncia corretta, corrisposta l’imposta - o la maggiore imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi - nonché versate le sanzioni in misura ridotta.