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Normativa e prassi

Imputazione dei redditi prodotti, l’Agenzia fa luce sui trust opachi

I chiarimenti toccano anche la nozione di beneficiario, dettata ai fini delle imposte dirette, che non necessariamente coincide con quella civilistica

La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. Riferibilità immediata che esclude ogni discrezionalità in capo al trustee sulla eventuale imputazione ai beneficiari.
E' in sintesi il contenuto della risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008.

La normativa
La Finanziaria 2007 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento tributario nazionale disposizioni in materia di trust.
Con una modifica all'articolo 73 del Tuir, il trust è stato inserito tra i soggetti passivi Ires.
La circolare 48/2007, che ha fornito agli uffici dell'Amministrazione finanziaria le prime indicazioni in materia, ha chiarito che "l'articolo 73 individua, ai fini della tassazione, due principali tipologie di trust: .

  • trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti)
  • trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi)

Il comma 2 del citato articolo 73 dispone che "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali".

Sempre con la circolare 48/2007, l'Agenzia ha individuato gli elementi essenziali della tassazione del beneficiario del trust, precisando che "…per "beneficiario individuato" è da intendersi il beneficiario di "reddito individuato", vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. E' necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza".

Con la risoluzione 425/2008, l'Agenzia fa un passo ulteriore, approfondendo gli aspetti applicativi della tassazione del beneficiario.

La risoluzione
La tassazione del trust e dei suoi beneficiari deve partire dalla considerazione che il trust, benché incluso tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, è un rapporto giuridico e non un ente di tipo associativo; tanto meno è dotato di personalità giuridica.
Questa caratteristica ha delle conseguenze rilevanti sul piano della tassazione.
Infatti, il trust ha delle peculiarità proprie che non lo rendono assimilabile ad altri soggetti Ires, né l'imputazione dei redditi ai beneficiari è assimilabile ad altre ipotesi di trasparenza conosciute nel nostro ordinamento tributario.

La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. Questa riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee sulla eventuale imputazione ai beneficiari stessi.
In sostanza, il diritto al reddito deve nascere a favore del beneficiario.

E' escluso, quindi, ai fini della tassazione in capo al beneficiario, che il trustee possa scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust. Tale discrezionalità fa venir meno quell'automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario.

Se il trustee ha, infatti, il potere di decidere l'attribuzione del reddito, vuol dire che egli, su quel reddito ha un potere; potere che gli deriva dal possesso del reddito stesso. Conseguentemente sarà tassato il trust e non il beneficiario.
Al contrario, quando i beneficiari sono predeterminati in conseguenza della volontà del disponente - espressa nell'atto istitutivo del trust o in atti successivi - il reddito è a titolo originario dei beneficiari.

Un altro chiarimento è arrivato, poi, sul fronte della nozione di beneficiario.
La nozione di beneficiario di reddito, ai fini dell'applicazione delle imposte dirette, non necessariamente coincide con quella civilistica. A titolo esplicativo, nella risoluzione è stato fatto l'esempio in cui l'atto istitutivo individui un beneficiario del reddito del trust e al contempo disponga che tale reddito dovrà essere accumulato nel trust fino a un dato termine, allo scadere del quale il "reddito" verrà devoluto al beneficiario. In tale ipotesi, nonostante l'atto istitutivo faccia riferimento a "beneficiari di reddito", ai fini delle imposte sui redditi tali soggetti non possono essere considerati beneficiari individuati. Infatti, nel periodo d'imposta in cui il reddito è prodotto, i "beneficiari" non ne hanno il possesso, che resta, invece, in capo al trust.

Per completezza, l'Agenzia, individuando il trust al centro dell'interpello come commerciale (carattere riconoscibile al trust, al pari di ogni ente diverso dalle società, per effetto dell'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività indicate all'articolo 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, oppure di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nel citato articolo 2195) ha precisato per lo stesso:

  • la soggettività passiva Irap oltre che Ires
  • l'obbligo di compilare il modello "Unico società di capitali", liquidando l'imposta applicando le regole valevoli per le società e gli enti commerciali residenti (disposizioni di cui al titolo II, capo II, sezione I, del Tuir).
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