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Normativa e prassi

Incentivi alla mobilità sostenibile,
come utilizzare il credito d’imposta

Deriva dal riconoscimento del contributo corrisposto all’acquirente dal venditore e a questo rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici, che lo recuperano solo in compensazione

ecobonus

Con il provvedimento del 28 giugno 2021, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, viene stabilito che il credito d’imposta dell’incentivo eco-bonus, corrispondente all’importo del contributo rimborsato al venditore e recuperato dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli elettrici o ibridi, nuovi di fabbrica, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione per il versamento dei tributi e contributi pagabili tramite modello F24, presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia, ad esempio, non esaustivo, imposte dirette, Irap, Iva, ritenute e trattenute, anche relative alle addizionali regionali e comunali all’Irpef, contributi Inps, premi Inail. Tale applicazione è al netto delle restrizioni e dei limiti di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000, e all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Ripercorrendo la norma originaria ricordiamo che l’articolo 1, comma 1057 della legge di bilancio 2019 ha previsto il riconoscimento di un contributo a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro e alle altre condizioni stabilite dalla norma.
I successivi commi 1060 e 1061 prevedono, rispettivamente, che il contributo sia corrisposto all’acquirente dal venditore tramite compensazione con il prezzo di acquisto e che, in base al “ritocco” effettuato dall’articolo 5, comma 15-bis del decreto “Sostegni” teso a favorire l'utilizzo degli incentivi alla mobilità sostenibile e supportare le imprese del settore colpite dal calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica, le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l’importo del contributo e recuperino tale importo sotto forma credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge n. 388/2000 e all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

Il provvedimento odierno, inoltre, stabilisce che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. E ancora precisa che:

  • restano ferme le disposizioni di cui al decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 20 marzo 2019, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro dell'Economia e delle Finanze
  • sono confermate le istruzioni indicate con la risoluzione n. 82/2019 e l’utilizzo del codice tributo “6904 - Eco-bonus veicoli Cat. L1e/L7e – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta”, istituito con la stessa.
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