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Normativa e prassi

Incentivi per chi investe in start up
e Pmi innovative: le regole operative

Pubblicato in Gazzetta il decreto Mef, emanato di concerto con lo Sviluppo economico, che consolida in un unico provvedimento le modalità di attuazione di più disposizioni normative

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Dopo il lasciapassare concesso dalla Commissione europea a fine 2018, arriva il “decalogo” per le agevolazioni fiscali spettanti alle persone fisiche e ai soggetti Ires che effettuano conferimenti in denaro a favore di start-up innovative e piccole medie imprese innovative.
Si tratta del decreto ministeriale 7 maggio 2019, approdato nella G.U. di venerdì 5 luglio, le cui disposizioni si applicano agli investimenti effettuati nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Breve excursus normativo
La norma primaria dell’agevolazione, inizialmente prevista per i soli anni dal 2013 al 2015, è contenuta nel Dl n. 179/2012 (articoli da 25 a 32), cui è stata data concreta attuazione con il Dm 30 gennaio 2014 (vedi “Sostegno agevolato alle start up: ufficializzato il decreto attuativo”), poi rimpiazzato dal Dm 25 febbraio 2016 (vedi “Investimenti in start up innovative, nuove norme per gli incentivi”).
Nel frattempo, l’articolo 9, comma 16-ter, del Dl 76/2013, aveva esteso l’incentivo anche all’anno 2016.
Successivamente, l’articolo 1, comma 66, legge 232/2016, ha reso stabile l’agevolazione a partire dal 2017, innalzandone la misura - tanto per i soggetti Irpef quanto per quelli Ires – nonché, per le persone fisiche, il tetto massimo di investimento agevolabile.
Infine, come già accennato, il 17 dicembre 2018 è arrivata la decisione della Commissione europea, che ha dato il necessario via libera per l’applicazione della norma alle Pmi innovative, considerando la misura di aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (vedi “Investimenti in Pmi innovative: dalla Ue, il sì agli incentivi fiscali”).

Investimenti agevolati e soggetti beneficiari
Le agevolazioni spettano per i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle Pmi innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative, e per gli investimenti in quote degli Oicr. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione di quelli risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’articolo 27 del Dl 179/2012.

Destinatari delle agevolazioni sono sia i soggetti passivi Irpef sia quelli Ires che effettuano investimenti agevolati in una o più start-up innovative o Pmi innovative nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, anche indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative.

Entità dell’incentivo fiscale
Ai soggetti Irpef spetta una detrazione dall’imposta lorda di ammontare pari al 30% dei conferimenti effettuati, fino a un massimo di 1 milione di euro, in ciascun periodo d’imposta.
Per i soci di Snc e Sas, l’importo su cui calcolare il beneficio è determinato in proporzione alle quote di partecipazione agli utili e il limite di 1 milione va riferito al conferimento fatto dalla società.
Se la detrazione supera l’imposta lorda, l’eccedenza è sfruttabile per l’Irpef dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

I soggetti Ires, invece, possono dedurre dal reddito complessivo un importo pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro, per ciascun periodo d’imposta. Anche in questo caso, se l’ammontare deducibile supera il reddito complessivo, l’eccedenza può essere scalata dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

In caso di consolidato nazionale (o mondiale), l’eccedenza è deducibile dal reddito complessivo globale di gruppo dichiarato, fino a concorrenza dello stesso. L’eccedenza è deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, dichiarato dalle singole società fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze ante opzione non sono attribuibili al consolidato, ma sono deducibili dal reddito delle singole società.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l’eccedenza è deducibile dal reddito complessivo di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L’eccedenza è scomputabile dal reddito complessivo dichiarato dal socio nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Le eccedenze ante opzione non sono attribuibili ai soci, ma sono deducibili dal reddito complessivo della società partecipata.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna start-up innovativa o Pmi innovativa, considerando tutti i conferimenti ricevuti nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

Documenti necessari
Gli investitori devono procurarsi e conservare:

  • una certificazione della start-up o Pmi innovativa che attesti di non avere superato il limite di 15 milioni di euro ovvero, se superato, l’importo per il quale spetta la deduzione o detrazione. La certificazione deve essere rilasciata entro 60 giorni dal conferimento o, per i conferimenti fatti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla data di entrata in vigore del Dm, entro 90 giorni dalla data della pubblicazione dello stesso in Gazzetta, avvenuta il 5 luglio 2019
  • copia del piano di investimento della start-up o Pmi innovativa, contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività prevista, sui relativi prodotti e sull’andamento (previsto o attuale) di vendite e profitti.

Per la Pmi innovativa, dopo sette anni dalla prima vendita commerciale, al piano di investimento bisogna allegare:

  • per un’impresa fino a dieci anni dalla prima vendita commerciale, la valutazione eseguita da un esperto esterno attestante che l’impresa non ha ancora dimostrato il potenziale di generare rendimenti o l’assenza di una storia creditizia sufficientemente solida e di non disporre di garanzie
  • per un’impresa senza limiti di età, un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

Decadenza dalle agevolazioni
Il diritto ai benefici decade se, entro tre anni dalla data in cui rileva l’investimento, si verifica:

  • la cessione a titolo oneroso, anche parziale, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati
  • la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up o delle Pmi innovative o delle altre società che investono prevalentemente in start-up o Pmi innovative e le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
  • il recesso o l’esclusione degli investitori
  • la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012, da parte della start-up innovativa
  • la perdita di uno dei requisiti previsti dall’articolo 4, comma 1, del Dl 3/2015, da parte della Pmi innovativa.

L’intervento della legge di bilancio 2019
L’articolo 1, comma 218, della legge 145/2018, relativamente agli investimenti in start-up innovative, ha incrementato, per l’anno 2019:

  • l’aliquota della detrazione Irpef/deduzione Ires dal 30% al 40%
  • l’aliquota della deduzione al 50%, per i soggetti Ires che acquisiscono l’intero capitale sociale della start-up innovativa, mantenendolo per almeno tre anni.

Le novità sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea (successivo comma 220).

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