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Normativa e prassi

Incentivi per servizio ispettivo,
il ritardo va in tassazione separata

Per il pagamento dei compensi relativi alle lavorazioni svolte nel secondo semestre dell’anno è necessaria l’emanazione di un decreto direttoriale che interviene l’anno successivo

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Va assoggettata a tassazione separata la retribuzione incentivante percepita dal personale del servizio ispettivo che ha effettuato il proprio lavoro nel secondo semestre dell’anno precedente. Il ritardo della corresponsione degli emolumenti è dovuto a una causa giuridica, cioè all'emanazione del decreto direttoriale dell’amministrazione, che interviene l’anno successivo a quello cui i compensi incentivanti si riferiscono. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 408 del 16 giugno 2021 dell’Agenzia delle entrate.

L’istante è un’amministrazione che ogni anno emana il decreto direttoriale con il quale sono stabilite le misure per l'efficientamento della funzione ispettiva, per consentire il pagamento degli emolumenti al personale per le prestazioni eseguite nel secondo semestre dell'anno precedente.
Il ritardo nella corresponsione delle somme, precisa l’istante, va attribuito alle modalità con le quali sono quantificate e rese disponibili le risorse nel bilancio della stessa amministrazione.
Nel concreto, l’iter procedurale prevede l’accredito delle risorse sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione dal ministero dell’Economica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che a sua volta le trasferisce all’amministrazione istante. La trafila si conclude solo nell'anno successivo a quello di effettiva competenza e dopo l’esito del processo amministrativo-contabile l’istante può stabilire l’ammontare delle risorse effettive pervenute a bilancio da destinare al pagamento degli incentivi al personale ispettivo.
L’amministrazione ritiene che gli emolumenti erogati in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione siano da assoggettare a tassazione separata, dal momento che il ritardo non è derivato da cause dipendenti dalla volontà delle parti, e chiede, pertanto, di conoscere il parere dell’Agenzia.

L’Agenzia è d’accordo. Il ragionamento dell’amministrazione finanziaria prende le mosse dal principio di cassa, sancito dall'articolo 51 del Tuir, che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente, in base al quale le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d'imposta in cui entrano nella loro disponibilità.
Data la progressività delle aliquote Irpef, per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del criterio di cassa, sono soggetti a tassazione separata gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti (cause giuridiche), o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (situazioni di fatto), ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
Per applicare tale modalità di tassazione occorre, innanzitutto, che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa e che tale  ritardo:

  • derivi da leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, oppure,
  • sia riconducibile ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, ovvero il ritardo non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici ordinariamente occorrenti per l'erogazione degli emolumenti.


In sostanza, la tassazione separata non può essere applicata se i compensi sono corrisposti nello stesso periodo d'imposta cui si riferiscono, oppure se la corresponsione in un periodo d'imposta successivo può considerarsi fisiologica. In altre parole la stessa natura degli emolumenti fa sì che la loro erogazione, in assenza di cause giuridiche, debba avvenire in un periodo d'imposta successivo rispetto a quello di maturazione.
Pertanto, nel caso in cui ricorra una delle cause giuridiche di cui all'articolo 17, comma1, lettera b), del Tuir, non deve essere effettuata alcuna indagine riguardante il ritardo nella corresponsione per valutare se il ritardo può o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi; mentre l’indagine va sempre effettuata quando il ritardo è determinato da circostanze di fatto (cfr. risoluzioni n. 43/2004 e n. 151/2017).

Nel caso in esame, l’Agenzia rappresenta che gli emolumenti incentivanti per lo svolgimento di attività ispettive, svolte nel secondo semestre dell'anno, sono erogate nell'anno immediatamente successivo a quello di maturazione e che la mancata erogazione nel medesimo periodo d'imposta, al quale i predetti emolumenti si riferiscono, è dovuta ad una "causa giuridica" sopravvenuta, ovvero all'emanazione di un atto amministrativo, quale il decreto direttoriale.

Quindi, conclude l’Agenzia, dal momento che nel caso preso in considerazione il ritardo nella corresponsione è dovuto a una causa giuridica, cioè all'emanazione del decreto direttoriale dell’amministrazione istante, che interviene l'anno successivo a quello cui le somme si riferiscono, la retribuzione incentivante va assoggettata a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.

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