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Normativa e prassi

Integratori da bere o mandar giù:
per tutti l’aliquota Iva è al 10%

Si tratta prodotti composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood che si presentano come capsule da ingerire con acqua o preparati in polvere da unire a un liquido

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Sconta l’Iva ridotta nella misura del 10% la vendita, oltre la soglia di 35mila euro, di integratori alimentari, composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood, a privati consumatori da parte di una società avente sede legale in uno Stato dell’Unione europea che ne effettua la distribuzione principalmente attraverso un sito internet. Questo il contenuto della risposta n. 8/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate.

Il quesito
La richiesta di chiarimenti è pervenuta da una società avente la sede legale in un Paese dell’Unione europea che opera nel settore della produzione e della commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti. I beni sono venduti principalmente a privati consumatori attraverso il sito internet della società.
I prodotti sono stati ceduti anche in Italia a persone fisiche non soggetti Iva per un importo superiore a 35mila euro e, pertanto, la società istante ha presentato la documentazione necessaria per l’identificazione diretta ai fini Iva, in modo da adempiere agli obblighi connessi alle vendite effettuate e regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia.
Per le vendite di prodotti sul territorio italiano oltre il limite di 35mila euro la società è, quindi, tenuta a pagare l’Iva nel nostro Paese e chiede di conoscere quale sia l’aliquota applicabile.

In particolare si tratta di tre prodotti:
  • un integratore alimentare in capsule con estratti vegetali, composto da diversi ingredienti di origine naturale, da assumere unitamente all’acqua.
  • due preparati di polvere composti da diversi ingredienti di origine naturale, da unire, per l’uso, a olio vegetale e a latte parzialmente scremato in modo da ottenere un preparato sostitutivo ai pasti.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia fa presente, innanzitutto, che sul tema riguardante l’aliquota Iva applicabile agli integratori alimentari ha già espresso il proprio parere con le risoluzioni 153/2005, 290/2008 e 383/2008, nelle quali ha affermato che alle cessioni di questi prodotti si applica l’aliquota del 10% dal momento che gli stessi sono riconducibili alla categoria “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” come prescritto dal n. 80, Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972.

Nel caso specifico, inoltre, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ritenuto gli stessi articoli classificabili nell’ambito del capitolo 21 della Tariffa Doganale “Preparazioni alimentari diverse”, alla voce 21.06: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e, in particolare, alla sottovoce 210690: - “altre”.

Per quanto riguarda l’aliquota Iva applicabile, l’Agenzia delle entrate fa presente che il suddetto codice NC 21.06 corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, e che, quindi, i prodotti in questione rientrano tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, la cui cessioni sono soggette all’aliquota Iva ridotta al 10 per cento.
 
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