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Normativa e prassi

Integratori e sostitutivi dei pasti,
Iva al 10% sulle vendite on line

E’ la corretta aliquota da applicare alle cessioni Ue che hanno superato la soglia comunitaria dei 35mila euro e sono quindi divenute tassabili nel paese di destinazione

integratori in capsule

Una società con sede legale in Germania che effettua vendite a distanza di tre specifici prodotti, due integratori alimentari in capsule e un preparato in polvere sostitutivo dei pasti, per un importo che supera i 35mila euro, è tenuta ad applicare l’Iva al 10% sulle vendite effettuate in Italia nei confronti di privati consumatori. È in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 365/E del 3 settembre all’interpello di una società che chiedeva la corretta aliquota Iva da applicare alle cessioni degli integratori distribuiti tramite e-commerce.

L’Agenzia precisa che in tema di aliquote Iva da applicare agli integratori alimentari ha già fornito il proprio parere con le risoluzioni n. 153/2005, n. 290/2008 e n. 383/2008. I documenti di prassi, anche sulla base del parere tecnico fornito dall’Agenzia delle Dogane, hanno chiarito che tali preparati sono classificati nell’ambito della voce 21.06 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e che agli stessi si applica l’aliquota del 10%, in quanto riconducibili al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.

Analogamente l’Agenzia ritiene che le cessioni di prodotti commercializzati dalla società istante debbano scontare l’Iva al 10 per cento.

In particolare, i primi due, Akka e Beta, integratori alimentari in capsule, possono essere ricompresi tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”, le cui cessioni sono soggette all’aliquota Iva del 10 per cento.

Il terzo prodotto, Gamma, descritto come un preparato in polvere da utilizzare come sostitutivo dei pasti, è classificabile nell’ambito del Capitolo 18 della tariffa doganale “Cacao e sue preparazioni”, alla voce 18.06: “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove e, in particolare, alla sottovoce 180690: - altre”. Tale prodotto, conclude l’Agenzia, può essere ricondotto al numero 64) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, ossia nel “cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 18.06)”, le cui cessioni scontano l’Iva al 10 per cento.

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