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Normativa e prassi

Interessi da buoni postali fruttiferi:
rileva il momento dell’emissione

L’ente collocatore è tenuto ad applicare la prevista imposta sostitutiva anche qualora il percettore, all’atto della riscossione, risulti fiscalmente residente all’estero

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Il regime di esenzione previsto per gli interessi derivanti dai buoni postali fruttiferi percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni si applica soltanto nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fin dall’emissione del titolo. Pertanto, Poste italiane Spa deve tassare quelli provenienti da buoni emessi quando l’intestatario risiedeva nel territorio nazionale.

A presentare l’istanza di interpello da cui origina la risposta n. 109 del 15 febbraio 2021 è una signora residente nel Regno Unito (con iscrizione all’Aire a fine aprile 2016), che è titolare di buoni fruttiferi postali decennali indicizzati all’inflazione, sottoscritti nel 2012 quando era residente in Italia.
Ritiene che, ai relativi interessi, debba applicarsi il regime di non imponibilità in vigore per gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (articolo 6, Dlgs n. 239/1996). Secondo lei, infatti, occorre far riferimento alla residenza fiscale dell’intestatario al momento della riscossione e non a quella posseduta all’emissione dei titoli, in quanto gli interessi generati dai buoni dipendono da un parametro incerto che assume rilevanza all’atto della riscossione. Tant’è che il reddito di capitale si considera interamente maturato in capo al possessore in quel momento (articolo 45, comma 1, Tuir).

L’Agenzia, in prima battuta, ricorda che la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra il nostro Paese e il Regno Unito attribuisce potestà impositiva a entrambi gli Stati (articolo 11, legge n. 329/1990), risolvendo il problema dell’eventuale doppia imposizione attraverso il meccanismo del credito d’imposta riconosciuto dallo Stato di residenza (articolo 24 dello stesso Trattato), e che, secondo l’ordinamento nazionale, relativamente all’applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei non residenti, si considerano prodotti in Italia “i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali” (articolo 23, comma 1, lettera b, Tuir).

Venendo ai titoli oggetto dell’istanza, gli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi sono ordinariamente soggetti all’imposta sostitutiva del 12,50%, tranne quelli percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ossia in Stati inclusi nella “white list” (cui appartiene il Regno Unito), per i quali vige il regime di esenzione. Tuttavia, in base al “Regolamento recante modalità applicative dell’imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sui proventi dei buoni postali di risparmio” (decreto interministeriale 511/1998, articolo 1), il regime di esenzione si applica solo se è accertata la continuità del diritto fin dall’emissione del titolo.

Ne consegue che Poste italiane Spa dovrà applicare la prescritta imposta sostitutiva sugli interessi in oggetto, in quanto l’intestataria, al momento dell’emissione dei titoli, era residente in Italia. Né – conclude la risposta – risulta conferente il richiamo, operato dall’interpellante, al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 45 del Tuir, in quanto quella disposizione è unicamente finalizzata a stabilire il soggetto che realizza il reddito di capitale in caso di titoli trasferibili.

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