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Normativa e prassi

Interessi sul mutuo senza detrazione
se l’immobile non “abita” in Italia

L’agevolazione prevista per l’acquisto della residenza principale è riconosciuta soltanto in caso di alloggi ubicati nel territorio dello Stato, presupposto che trascende da qualsiasi altra condizione

case in Slovenia

A prescindere dalla residenza fiscale del contribuente, non può essere applicata la detrazione Irpef pari al 19% degli interessi passivi derivanti dal mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se la casa è situata fuori dai confini nazionali (articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir). L’agevolazione riguarda, infatti, soltanto gli immobili made in Italy. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 524 del 13 dicembre 2019.
 
L’istante è residente in Slovenia dal 2016 ed è iscritta all’Aire, Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Nel 2015 ha comperato, nello stesso Paese, una casa da adibire ad abitazione principale, stipulando un mutuo ipotecario. La contribuente chiarisce, inoltre, che pur avendo domicilio e dimora abituale oltreconfine dall’acquisto dell’immobile, ha mantenuto, per tutto il 2016, la residenza in Italia. Nel 2017 e 2018 ha percepito un unico reddito derivante dal rapporto di lavoro dipendente con un sostituto d’imposta italiano.
 
L’istante ritiene che, seppure per motivazioni diverse, nonostante la “movimentata” situazione descritta, possa usufruire della detrazione Irpef degli interessi passivi sul mutuo stipulato sia in relazione al biennio 2015/2016, quando era fiscalmente residente in Italia, sia al periodo 2017/2018.
Per quanto riguarda i primi due anni, la signora ritiene di potersi considerare residente in Italia e, quindi, beneficiaria dello sconto fiscale. In relazione al secondo biennio, invece, pensa di avere le carte in regola per essere considerata una “non residente Schumacker” e, quindi, anche in questo caso, di avere accesso alla detrazione Irpef.
Irrilevante, per la signora, il fatto che l’immobile, adibito a propria abitazione principale entro un anno dall’acquisto, si trovi fuori dal territorio italiano.
 
Non è così per l’Agenzia delle entrate.
La detrazione Irpef in argomento, infatti, ricorda l’amministrazione, è a favore dei contribuenti fiscalmente residenti in Italia per l’acquisto della prima casa situata nel territorio dello Stato, non all’estero (articolo 15, comma 1, lettera b) del Tuir). Lo stesso criterio vale anche per i contribuenti non residenti fiscalmente in Italia la cui imposta è determinata secondo le disposizioni dell’articolo 24, comma 3, del Tuir.
Come detto dall’istante, possono usufruire del regime agevolativo anche i “non residenti Schumacker”, ossia quei contribuenti residenti in uno Stato con il quale l’Italia abbia un adeguato scambio di informazione, che hanno prodotto nel nostro Paese almeno il 75% del reddito complessivo e che non usufruiscono di agevolazioni fiscali simili nel loro Stato di residenza.
A tali soggetti, secondo quanto previsto dal comma 3-bis del richiamato articolo 24, sono applicabili, ai fini delle detrazioni sugli interessi passivi relativi ai mutui prima casa, le stesse modalità previste per i cittadini residenti in Italia.
 
Ma come già detto, per l’Agenzia, il punto focale di tutta la questione è l’ubicazione dell’immobile e la soluzione del quesito è facilmente rinvenibile leggendo le istruzioni del modello Redditi Pf 2019 e, in particolare, la guida alla compilazione per le persone fisiche non residenti, fascicolo 2, parte III, (vedi articolo “Excursus modello Redditi Pf 2019: cosa dichiarano i non residenti – 5”),  secondo cui, per entrambe le categorie di contribuenti (residenti e "non residenti Schumacker"), l’agevolazione vale soltanto per le abitazioni principali situate entro i confini italiani.
Detto ciò, va da sè che gli interessi del mutuo stipulato per la casa acquistata in Slovenia non sono agevolabili né per il periodo 2015/2016 (biennio di residenza in Italia secondo la contribuente) né dal 2017 e cioè da quando la residenza è stata spostata in Slovenia.

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