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Normativa e prassi

Interventi di risparmio energetico:
omesso invio all’Enea, bonus salvo

In assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni sui lavori edilizi non determina la perdita del diritto alla detrazione fiscale

lampadina ecobonus

La trasmissione all’Enea dei dati e delle notizie concernenti gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non fa venir meno, se non effettuata, il diritto al bonus, dal momento che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento.
È, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, con cui l’Agenzia risponde alla richiesta di chiarimenti in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione delle suddette informazioni.
 
Il dubbio è legato alla disposizione introdotta dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, lettera b), n. 4), legge 205/2017), per effetto della quale, a partire dal 1° gennaio 2018, devono essere trasmessi all’Enea i dati relativi ad alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali spetta la detrazione Irpef prevista dall’articolo 16-bis del Tuir. L’invio va effettuato, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso un sito web dedicato (vedi “Ristrutturazioni: online il portale dell’Enea per le detrazioni fiscali” e “Interventi risparmio energetico: via alle comunicazioni del 2019”)
 
L’adempimento in questione è stato introdotto per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito. Pertanto, la trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione, ma solo quelli - edilizi e tecnologici - che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili. Inoltre, è stata prevista la trasmissione anche delle informazioni relative all’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+ (A per i forni) che danno diritto al “bonus mobili”.
 
In merito alla rilevanza fiscale della trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati e, in particolare, all’eventuale perdita del diritto alla detrazione delle spese sostenute nel 2018 in caso di mancato o tardivo adempimento, il ministero dello Sviluppo economico ha espresso l’avviso - ora condiviso dalle Entrate - che l’invio all’Enea delle informazioni, seppure obbligatorio per il contribuente, non determina, se non effettuato, la perdita del diritto alla detrazione, in virtù del fatto che non è prevista alcuna sanzione nel caso non vi si provveda.
L’Agenzia, inoltre, ricorda che gli adempimenti da effettuare ai fini dell’agevolazione in commento sono stabiliti dal decreto interministeriale 41/1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia. In particolare, l’articolo 4 reca l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, tra i quali non è compresa la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all’Enea, prevista dall’articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013; in più, la perdita del diritto alla detrazione, in caso di mancata o tardiva trasmissione, non è prevista neanche dallo stesso articolo 16.
Pertanto, conclude la risoluzione, in assenza di una specifica previsione normativa, l’omesso o tardivo invio delle informazioni non fa perdere il diritto alle detrazioni.

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