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Normativa e prassi

Investimenti in beni strumentali,
tutti i chiarimenti delle Entrate

Nel documento di prassi vengono affrontate specifiche questioni interpretative sul rinnovato credito d’imposta, inclusi i requisiti soggettivi e oggettivi, l'ambito temporale, le modalità di determinazione

immagine generica beni strumentali

Per gli investimenti che danno accesso al credito d’imposta effettuati dal 16 novembre 2020 (data di decorrenza della nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021) al 31 dicembre 2020 (termine finale delle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2020), o al 30 giugno 2021 nel caso degli investimenti “prenotati”, cioè con ordine accettato dal venditore e avvenuto pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro la data del 31 dicembre 2020, gli effetti del nuovo regime sono anticipati, senza attendere il 31 dicembre 2020, termine naturale delle precedenti misure.
L’interpretazione dell’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta, in assenza di una disciplina transitoria, consente, così, di definire la parziale sovrapponibilità della nuova disciplina con quella precedente. È solo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la circolare n. 9 del 23 luglio 2021.
 
Il documento di prassi fornisce delle precisazioni, sotto forma di risposte a quesiti, in merito ad alcuni aspetti della disciplina agevolativa, recata dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178/2020 (il Bilancio 2021), relativa al credito d’imposta riconosciuto a tutte le imprese residenti (incluse le stabili organizzazioni) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. La norma ha riscritto, in linea di continuità, la misura incentivante già in vigore (articolo 1, comma 185 e seguenti, legge n. 160/2019 – Bilancio 2020), il quale, a sua volta, aveva già sostituito le precedenti agevolazioni fruite sotto forma di maggiorazione del costo di acquisizione note come “super” e “iper” ammortamento.
 
Riguardo all’ambito temporale di applicazione, l’interpretazione dell’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta, necessario al fine di coordinare la presente agevolazione introdotta con la legge di bilancio 2021 con quella di cui alla precedente legge di bilancio 2020, la circolare odierna chiarisce che il coordinamento delle due discipline agevolative, sul piano temporale, va effettuato distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina) si sia proceduto alla “prenotazione”, dal caso degli investimenti per i quali a questa data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, gli investimenti, se completati entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella precedente disciplina (il Bilancio 2020). Nel secondo caso, si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
 
Fra gli punti chiariti dalla circolare, i presupposti soggettivi e oggettivi di accesso al beneficio, le modalità di determinazione, di rideterminazione e di utilizzo dell'incentivo, le ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e gli adempimenti documentali necessari per la corretta fruizione del credito di imposta.
 
Sotto il profilo soggettivo, la disciplina agevolativa esclude dal credito d’imposta le imprese destinatarie delle sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, del Dlgs n. 231/2001)
 
Inoltre, la disciplina agevolativa è cumulabile con altre misure di favore (fiscali e non) relative agli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal 100% del costo sostenuto. Nella circolare viene indicato il procedimento da seguire per verificare che l’ammontare cumulato dell’agevolazione e dei vari incentivi che sovvenzionano gli stessi costi ammissibili al credito d’imposta non risulti superiore al costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del risparmio d’imposta generato dall’irrilevanza ai fini fiscali del credito d’imposta. In estrema sintesi, occorre prima calcolare il credito di imposta teoricamente spettante assumendo, quali costi rilevanti, l’importo complessivo dei costi ammissibili al lordo dei contributi agli stessi correlati e poi sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto”, cioè l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale il contribuente intende avvalersi del credito di imposta. Nella sommatoria si deve tenere conto anche del risparmio d’imposta derivante dalla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

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