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Normativa e prassi

Investimenti nelle aree depresse, credito d'imposta e contenzioso

Legittimo il termine di invio dei dati per fruire del beneficio. Un excursus giurisprudenziale per ribadirlo

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La circolare n. 55/E del 23 dicembre opera una ricognizione dei principi affermati dalla recente giurisprudenza, in relazione alla fruibilità del credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, istituito dall'articolo 8 della legge 388/2000. In caso di omessa o tardiva presentazione all'Agenzia delle Entrate del modello CVS contenente i dati per la ricognizione degli investimenti effettuati, viene meno il diritto al beneficio fiscale.
Attraverso la recente giurisprudenza di legittimità, il documento di prassi chiarisce e ribadisce tale principio, in conseguenza dei numerosi ricorsi presentati alle Commissioni tributarie per il recupero del credito decaduto per decorrenza dei termini.

La circolare ripercorre, in primo luogo, l'iter normativo dell'agevolazione. In particolare, la Finanziaria 2001 (articolo 8 della legge 388/2000), per incentivare lo sviluppo delle zone depresse, ha introdotto un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per coloro che effettuano investimenti in aree svantaggiate del Paese.
I beneficiari che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, hanno l'obbligo, pena la decadenza dall'agevolazione, di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati, entro un termine perentorio fissato inizialmente al 31 gennaio 2003 (Dl 253/2002) e slittato successivamente al 28 febbraio 2003 (articolo 62, comma 1 lettera a) legge 289/2002), a seguito della la mancata conversione del Dl 253/2002.

La norma che differisce al 28 febbraio 2003 il termine ultimo entro cui effettuare la comunicazione dei dati per la fruizione del credito d'imposta, ha superato più volte il vaglio della Corte costituzionale. Più specificatamente, la Consulta ha confermato la legittimità della disposizione rispetto all'articolo 3 (ordinanza 124/2006) e agli articoli 24 e 97 della Costituzione (ordinanza 180/2007).

Per quanto riguarda la giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha stabilito che l'inosservanza del termine del 28 febbraio 2003 comporta la mancata fruizione del beneficio "altrimenti nessun senso avrebbe potuto avere la previsione della decadenza, se esso avesse potuto essere eluso" (sentenza 3578/2009). Tale orientamento è stato ribadito con un'altra pronuncia (sentenza 19627/2009), in cui è stato anche precisato che l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi era del tutto irrilevante ai fini della fruizione del beneficio, in quanto quest'ultimo costituisce un onere ulteriore e diverso rispetto a quello della tempestiva comunicazione dei dati.

In conclusione, secondo i chiarimenti forniti dalla circolare, le strutture territoriali proseguiranno con i contenziosi aventi a oggetto la decadenza dal credito d'imposta, in conseguenza dell'omesso o tardivo inoltro dei dati tramite modelle CVS concernenti gli investimenti in aree depresse.
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