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Normativa e prassi

Investimenti in Pmi e start-up:
in Gazzetta il decreto attuativo

Sono ufficiali le misure di attuazione degli incentivi fiscali disposti dall’articolo 38 del decreto “Rilancio” per chi investe nel capitale sociale delle imprese innovative

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È ufficiale, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di ieri, n. 38 del 15 febbraio 2021, il decreto 28 dicembre 2020 del ministero dello Sviluppo economico, emanato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, relativo alle disposizioni attuative degli incentivi fiscali in regime de minimis introdotti dall’articolo 38, commi 7 e 8, del Dl n. 34/2020, il “Rilancio”. In particolare, i commi 7 e 8 integrano, rispettivamente, il Dl n. 179/2012 con l’articolo 29-bis e l’articolo 4 del Dl n. 3/2015 con il comma 9-ter, prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone  fisiche per i soggetti che investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, secondo le modalità previste dall'articolo 4 del presente decreto. L'incentivo fiscale si applica ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up e delle Pmi innovative, nonché agli investimenti in quote degli Oicr, inclusa anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale.

L’agevolazione consiste nella detrazione del 50% dall’Irpef delle somme investite, successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nel capitale sociale di Pmi o start-up innovative. L’investimento può essere effettuato direttamente o tramite quote degli Organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) che investono prevalentemente in Pmi e start-up innovative e va mantenuto per almeno tre anni.

Il beneficio spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo de minimis ad una medesima start-up o Pmi innovativa non superiore a 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. In particolare, l’investimento massimo in una o più start-up innovative rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all’agevolazione fiscale non può eccedere, per ogni periodo d’imposta, il tetto massimo di 100mila euro, per un ammontare di detrazione non superiore a 50mila euro. Il tetto sale a 300mila euro per i conferimenti verso il capitale delle Pmi innovative, per un ammontare di detrazione non superiore a 150mila euro. In caso di investimento di ammontare superiore a 300mila euro, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30 per cento. L’investitore per poter fruire della detrazione deve indirizzare l’erogazione verso imprese innovative che al momento dell’investimento devono essere iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Ricordiamo inoltre che:

  • per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice la detrazione è commisurata alle rispettive quote di partecipazione agli utili
  • qualora la detrazione maturata dal singolo soggetto sia di importo superiore alla sua imposta lorda, è possibile riportare l’eccedenza non utilizzata in detrazione sugli anni di imposta successivi, non oltre il terzo periodo.

Condizione preliminare alla concessione dell’agevolazione è la presentazione di un’istanza (allegato A) sul sito Mise, che l’impresa beneficiaria consegna tramite la piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti  in  start-up  e  PMI innovative” curata dal ministero dello Sviluppo economico. L’istanza va inviata esclusivamente online e riporta:

  • gli elementi identificativi del soggetto che investe, dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale Oicr
  • l’ammontare dell’investimento
  • l’ammontare della detrazione che si vuole richiedere.

Per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al soggetto investitore, l'impresa beneficiaria può presentare l'istanza successivamente all'investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. A regime, invece, l'impresa beneficiaria dovrà presentare l'istanza prima dell'effettuazione dell'investimento da parte dell'investitore, tramite la sopra citata piattaforma informatica. Il Mise una volta elaborato l’elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato la debita istanza e degli investitori lo invia periodicamente all’Agenzia delle entrate.

Concludiamo ricordando che la detrazione spetta a condizione che gli investitori ricevano e conservino una dichiarazione (allegato B) del legale rappresentante dell’impresa destinataria dell’erogazione, che deve essere rilasciata entro 30 giorni dal conferimento, con l’attestazione:

  • dell’importo del conferimento
  • l'importo della detrazione fruibile
  • il codice COR  rilasciato  dal  registro nazionale degli aiuti.
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