Per agevolare la nascita e la crescita di start-up innovative, con l’articolo 29 del “decreto crescita-bis”, è stata introdotta un’agevolazione fiscale in favore degli investitori nel capitale sociale di tali società. La misura di favore, notificata alla Commissione europea in ottemperanza alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, ha ricevuto l’ok dell’Esecutivo comunitario, che ha dichiarato l’aiuto compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107 del Tfue.
Con il decreto attuativo del 30 gennaio 2014, emanato di concerto dal ministro dell’Economia e delle Finanze e dal ministro dello Sviluppo economico, sono state dettate le modalità applicative dell’incentivo.
Nello specifico, l’articolo 29 riconosce ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo delle azioni o quote di una start-up innovativa, un’agevolazione fiscale ai fini delle imposte sui redditi, sotto forma di:
- detrazione di imposta, in favore degli investitori soggetti Irpef
- deduzione dal reddito complessivo, per gli investitori soggetti Ires.
La società fiduciaria risulta, di conseguenza, fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che i redditi derivanti dalla partecipazione, nonché eventuali misure agevolative, sono direttamente riferibili ai soci effettivi.
Con la risoluzione 9/2015 viene, pertanto, chiarito che l’interposizione di una società fiduciaria tra la start-up innovativa e i soci non rappresenta di per sé causa ostativa per l’applicazione delle agevolazioni in capo al fiduciante, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina.
In merito a questi ultimi, vengono forniti, inoltre, chiarimenti anche in relazione al regime pubblicitario che le start-up innovative devono osservare per accedere alla disciplina di favore loro riservata.
Infatti, una società, per qualificarsi come start-up innovativa e accedere alla disciplina di favore prevista dalla sezione IX del Dl 179/2012 (oltre a rispettare le condizioni fissate dall’articolo 25, comma 2 ed essere in possesso dei requisiti “cumulativi” di cui all’articolo 25, comma 2, lettere da b a g, nonché di almeno uno dei requisiti “alternativi” richiesti dalla successiva lettera h), è tenuta a iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, appositamente istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 8 dell’articolo 25.
A tal proposito, l’Agenzia specifica che l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative può non essere contestuale all’iscrizione della società nella sezione ordinaria. Allo stesso tempo, però, viene precisato che, per poter usufruire dell’agevolazione di cui all’articolo 29, è necessario che l’iscrizione nella sezione speciale venga effettuata in tempo utile affinché la start-up innovativa possa rilasciare all’investitore la certificazione (richiesta dalla decisione della Commissione europea e dall’articolo 5 del decreto attuativo) necessaria per poter fruire dell’incentivo all’investimento in start-up innovative nel periodo d’imposta di spettanza, ossia in quello in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria.
Come già chiarito con la circolare 16/2014, infatti, sotto il profilo temporale, nel caso di sottoscrizione di quote del capitale sociale di una start-up innovativa, il diritto a fruire dell’agevolazione per il soggetto conferente matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo della start-up innovativa per l’iscrizione nella sezione ordinaria.
Da ultimo, la risoluzione, nel ribadire quanto chiarito con la circolare 16/2014 in merito alla condizione di cui al comma 3, lettera d, dell’articolo 2 del decreto attuativo – secondo cui sono agevolabili solo i conferimenti posti in essere da soggetti che prima di effettuare l’investimento non possiedono partecipazioni superiori al 30% – evidenzia che tale condizione preclusiva in sede di costituzione non può mai verificarsi, in quanto, prima della costituzione, i soci fondatori non possono vantare nessuna partecipazione nella costituenda società.