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Normativa e prassi

Invio on line dei corrispettivi, nuovo provvedimento nuove regole

Tra i punti più rilevanti: estensione della possibilità anche alle imprese di servizi e modifica della tempistica

supermercato
Nuove regole per le imprese della grande distribuzione che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 1, commi 429 e seguenti, della legge 311/2004: a partire dal prossimo mese di giugno, infatti, le informazioni relative agli incassi giornalieri conseguiti dai singoli punti vendita delle aziende commerciali e di servizi dovranno essere trasmesse con un nuovo tracciato e una nuova tempistica.
La novità, prevista dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate firmato oggi, che sostituisce quello dell’8 luglio 2005, nasce dalla necessità di semplificare e rendere più precisa la procedura di trasmissione telematica.
 
 
Con il provvedimento del 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2005, si erano definite le modalità tecniche e i termini per l’invio on line dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da parte delle aziende della grande distribuzione organizzata.
La trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri conseguiti dalla grande distribuzione, stante quanto disposto dalla legge finanziaria 311/2004 (articolo 1, commi 429 e seguenti) rappresenta una mera facoltà e sostituisce l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta, ovvero dello scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione delle fatture richieste dai clienti.
 
La trasmissione telematica va effettuata distintamente per i corrispettivi relativi a ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, anche nel caso in cui vi sia assenza di corrispettivi (tale ultima ipotesi è appositamente evidenziata dal contribuente a seguito della compilazione dello specifico campo previsto dal tracciato telematico allegato al nuovo provvedimento).
 
Nel corso degli ultimi anni sono state evidenziate - dalle stesse imprese che operano nel settore della grande distribuzione organizzata - alcune problematiche, di natura tecnica e procedurale, connesse alla trasmissione telematica in argomento tali da rendere opportuna la rivisitazione, e conseguente sostituzione, del provvedimento del 2005 e delle relative specifiche tecniche attraverso il quale inviare le informazioni all’agenzia delle Entrate (allegato tecnico al provvedimento).
 
Tra le principali modifiche apportate si segnalano:
  • l’estensione della facoltà della trasmissione telematica dei corrispettivi anche alle imprese di servizi che abbiano strutture aventi superficie superiore ai 150 metri quadrati, se operanti nei comuni con meno di 10mila abitanti, ovvero con superficie superiore a 250 metri quadrati, se operanti nei comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti. Con tale previsione si è data concretamente attuazione alla delega introdotta dalla legge finanziaria per il 2006 e contenuta nel comma 430-bis della legge n. 311/2004
  • la modifica della tempistica della comunicazione: i corrispettivi giornalieri da inviare saranno aggregati per mese e inviati entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo al mese di riferimento (il provvedimento del 2005, invece, prevedeva l’aggregazione dei dati per settimana e l’invio entro il quinto giorno successivo al periodo di riferimento)
  • l’inserimento, nel tracciato telematico allegato al nuovo provvedimento, di un unico campo riepilogativo dei corrispettivi certificati sia con scontrino fiscale sia con fattura emessa su richiesta dei clienti. È stato quindi eliminato il campo previsto nel vecchio tracciato in cui dovevano essere indicati separatamente solo i corrispettivi relativi alle “operazioni realizzate con emissione di fattura” e “senza emissione di scontrino
  • la trasmissione telematica solo dei corrispettivi conseguiti a seguito delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi inerenti l’attività propria esercitata dal contribuente. Trattasi, quindi, di tutte le operazioni imponibili, non imponibili, esenti e soggette a regimi speciali inerenti l’esercizio delle ordinarie attività di impresa, ovvero attività professionale e artistica. Non saranno inviati, invece, i dati dei corrispettivi conseguiti a seguito di cessione di immobili e beni strumentali, stante la natura straordinaria di queste operazioni (cfr articolo 24, comma 2, secondo periodo del Dpr 633/1972)
  • la suddivisione dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri in relazione al “regime” Iva applicato: operazioni imponibili, operazioni non imponibili, operazioni esenti e operazioni per le quali l’imposta è assolta in base a regimi speciali (tra le quali rientrano, a mero titolo esemplificativo, le operazioni per le quali si applica l’Iva monofase); per le operazioni imponibili i corrispettivi saranno distinti a seconda della specifica aliquota applicata. Tale suddivisione puntuale è stata prevista per i tracciati utilizzati rispettivamente sia dalle imprese che non effettuano la ventilazione dei corrispettivi che per le imprese che hanno optato per la ventilazione dei corrispettivi ma, in quest’ultimo caso, solo relativamente alle operazioni per le quali è stata emessa la fattura su richiesta del cliente
  • la trasmissione di un file che sostituisce un altro inviato in precedenza comporta l’automatico annullamento dello stesso. Nel provvedimento viene ribadito che la sostituzione deve avvenire non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire e deve essere relativa allo stesso periodo di riferimento
  • le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dall’invio dei corrispettivi giornalieri relativi al mese di giugno 2009 che dovrà effettuarsi, come già evidenziato, entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese di luglio 2009
  • le specifiche tecniche e la tempistica previste dal provvedimento dell’8 luglio 2005 saranno ancora applicabili ai corrispettivi conseguiti a fronte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere fino al 31 maggio 2009.
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