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Normativa e prassi

Invio telematico delle delibere,
in un decreto le specifiche tecniche

La trasmissione degli atti regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane viene effettuata in formato elettronico tramite il Portale del federalismo fiscale

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Emanato, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il decreto 20 luglio 2021 del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dell’Interno, per l’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Lo comunica con una nota di oggi, 4 agosto 2021, il ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il nocciolo normativo di riferimento alloggia nel comma 15 dell’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, che ha disposto che a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Mef - dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, tramite il Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021 (vedi articolo “Province e città metropolitane, attiva la procedura di invio delle delibere”).

Il decreto del 20 luglio 2021 stabilisce che, per consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l’invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, deve avvenire con formato elettronico nel rispetto delle specifiche tecniche (Allegato A). Fanno eccezione le delibere relative all’addizionale comunale all’Irpef, per le quali, fermo restando l’obbligo di trasmissione, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere a oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta.

Il decreto chiarisce anche la procedura da seguire per l’inserimento delle delibere. In particolare, il controllo sul rispetto delle specifiche tecniche viene eseguito dal sistema informatico, con modalità asincrona, in seguito all’inserimento da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel Portale dei propri atti deliberativi. Il controllo viene completato entro le 48 ore successive alla data dell’inserimento della delibera e il suo esito viene comunicato all’ente locale a mezzo Pec, con ricevuta resa viene resa disponibile all’ente locale nel Portale.
La notifica dell’avvenuto inserimento della delibera o del suo testo e della relativa presa in carico ai fini della pubblicazione sul sito internet è inviata all’ente locale a mezzo Pec, utilizzando gli indirizzi presenti nell’Indice dei domicili digitali delle Pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (Ipa), gestito dall'Agid. Inoltre, viene resa disponibile all’ente locale nel Portale una ricevuta di presa in carico riepilogativa dei dati caricati.

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