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Normativa e prassi

Iper ammortamento: beneficio slitta
all’acquisizione della perizia giurata

Non è previsto alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere presentati i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione

L’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa, in un periodo d’imposta successivo all’interconnessione del bene, non è di ostacolo alla spettanza dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
Con la risoluzione 27/E del 9 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa dell’iper ammortamento, introdotta dai commi 9, 10 e 11, articolo 1, legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), in materia di investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il cosiddetto modello “Industria 4.0”.
 
Per la fruizione dei benefìci fiscali, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui agli allegati A o B alla legge di bilancio 2017 ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
 
Disciplina agevolativa
Già nella circolare 4/2017 era stato precisato che, per poter beneficiare delle maggiorazioni del 150% (comma 9) e del 40% (comma 10), i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B devono rispettare il requisito della “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione.
L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dai documenti indicati nel comma 11, ossia dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità.
 
Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione (cfr la relazione illustrativa della legge di bilancio 2017, la circolare 4/2017 e la relazione illustrativa della legge di bilancio 2018, che ha prorogato l’agevolazione).
 
Termini
La disciplina anzidetta, in particolare il ricordato comma 11, non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, debbano essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti. Pertanto, considerando che essi rivestono un ruolo fondamentale, in quanto chiamati ad attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione (indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio) nel caso in cui la loro acquisizione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione inizierà solo a partire da quel periodo d’imposta.
 
In pratica, chiarisce la risoluzione in commento, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo d’imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
Ad esempio, nel caso di acquisto di un bene rientrante nell’allegato A, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo d’imposta 2018, mentre per il 2017 può beneficiare solo del super ammortamento.
La quota di iper ammortamento annuale – fruibile dal 2018 – dovrà essere calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente (cfr circolare 4/2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).
 
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