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Normativa e prassi

Irap "da grandi": 60 giorni per scegliere, 3 anni per ripensarci

Illustrati i termini per l'esercizio dell'opzione e la validità della stessa

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Imprese individuali e società di persone che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 5-bis del Dlgs 446/1997 e che operano in regime di contabilità ordinaria hanno tempo fino a venerdì 31 ottobre per esercitare l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap secondo le stesse regole dei soggetti Ires. Il termine era stato così prorogato con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 29 maggio scorso. Per quanto riguarda, invece, l'esercizio dell'opzione a partire dal periodo d'imposta 2009, l'Amministrazione ha precisato, con la circolare n. 60/E, che, in aderenza al dettato normativo, la comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si intendono applicare le regole proprie dettate per i soggetti Ires.

L'Agenzia ha anche specificato che, ai fini della validità dell'opzione, la comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio del primo periodo d'imposta ed entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività, rispettivamente per le società di persone neo-costituite e per gli imprenditori individuali che iniziano l'attività in corso d'anno.

La comunicazione dell'opzione, presentata utilizzando il modello approvato con provvedimento direttoriale del 31 marzo 2008, è irrevocabile per un triennio.
Al contribuente che si avvale di tale facoltà è preclusa, per il triennio di validità dell'opzione stessa, la possibilità di passare al regime contabile semplificato.
Al termine del triennio, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per i successivi tre periodi di imposta (pertanto, non è necessario inoltrare una nuova comunicazione di opzione).

E', in ogni caso, fatta salva la possibilità per il contribuente di non rinnovare l'opzione per il secondo triennio d'imposta e di ripristinare, dunque, il regime naturale di determinazione dell'imponibile Irap ai sensi dell'articolo 5-bis del Dlgs 446/1997.
Ai fini dell'efficacia di tale scelta, la revoca dovrà essere comunicata, con il medesimo modello da utilizzarsi per l'opzione(1), entro 60 giorni dall'inizio del periodo di imposta per il quale si intende esercitare la revoca dell'opzione precedentemente comunicata.
Analogamente alla comunicazione dell'opzione per il passaggio al regime di cui all'articolo 5 del decreto Irap, lo stesso contribuente rimarrà irrevocabilmente vincolato al regime naturale di determinazione della base imponibile Irap per un intero triennio d'imposta.

Anche la menzionata comunicazione della revoca risulta tacitamente rinnovabile per i successi tre periodi di imposta (pertanto, non è necessario inoltrare una nuova comunicazione di revoca), salvo optare nuovamente per le regole dell'articolo 5 del decreto, entro 60 giorni dall'inizio del periodo di imposta per il quale si intende esercitare l'opzione stessa.
Sul punto, l'Agenzia ha chiarito che l'esercizio della revoca dell'opzione precedentemente comunicata non preclude la possibilità per il contribuente di modificare, eventualmente, il proprio regime contabile.

La circolare chiarisce inoltre che, se un soggetto Ires intende trasformarsi in società di persone, per mantenere il regime di determinazione della base imponibile Irap dei soggetti Ires, dovrà esercitare l'opzione entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione.

NOTE:
1) Infatti, nel modello sono presenti le caselle "opzione" e "revoca", che devono essere barrate, rispettivamente, per optare per il regime di determinazione della base imponibile Irap secondo le regole dell'articolo 5 e per revocare tale ultima scelta.


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