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Normativa e prassi

Irap, indeducibile l'Iva non detratta per hotel e ristoranti

Esteso all'imposta regionale sulle attività produttive il principio già affermato per l'Ires

Facciata di un albergo
L'Iva pagata sulle spese alberghiere e di ristorazione, sia nel caso in cui il contribuente pur in possesso della relativa fattura abbia scelto di non detrarla sia quando il documento fiscale non la evidenzi, non può essere dedotta né dalla base imponibile Ires né da quella Irap.
Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 84/E del 31 marzo.

In materia di spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, l'Agenzia era già intervenuta recentemente con due documenti, le circolari n. 53/E del 5 settembre 2008 e la n. 6/E del 3 marzo scorso. Quest'ultima, in particolare, aveva alzato il disco rosso alla deducibilità dell'imposta sul valore aggiunto dall'Irpef o dall'Ires, tanto nell'ipotesi di rinuncia spontanea alla detrazione per ragioni di convenienza economica quanto nel caso di mancata richiesta della fattura all'albergatore o al ristoratore.

Con la risoluzione di oggi, lo stesso principio di indeducibilità viene esteso anche alla definizione della base imponibile Irap. In sostanza, il documento di prassi precisa che l'Iva pagata per le notti in hotel e per i pasti in ristorante non rappresenta un costo deducibile dal reddito ai fini Irap anche quando resta a carico dell'impresa. Una situazione dietro cui possono nascondersi due eventualità:
-    la società, pur avendo la fattura, decide volontariamente di non detrarre l'Iva sulla base di un preciso calcolo economico, evitando, per esempio, tutti i costi gestionali e amministrativi che deriverebbero dalla registrazione di un ampio numero di operazioni di modesto valore unitario
-    la società non può detrarre l'Iva perché non ha richiesto la fattura all'albergatore o al ristoratore al momento dell'effettuazione del servizio, accontentandosi di altri documenti contabili che non riportano l'indicazione specifica dell'imposta inclusa nel corrispettivo complessivamente versato. Lo scontrino o la ricevuta fiscale, infatti, pur documentando l'acquisto di servizi alberghieri o di ristorazione, non consentono di esercitare il diritto alla detrazione.

In entrambi i casi, come è evidente, l'indetraibilità dell'Iva non deriva da cause oggettive, ma da una valutazione discrezionale del contribuente che, posto di fronte alla possibilità di detrarre l'imposta sul valore aggiunto, decide consapevolmente di non avvalersi di questa opportunità riconosciuta, a partire dal 1° settembre 2008, dal decreto legge 112/2008.

Tornando al caso in esame, la risoluzione prende le mosse dall'interpello presentato da un'azienda interessata a conoscere il corretto trattamento tributario da riservare, ai fini delle imposte dirette, all'Iva rimasta a suo carico nell'acquisto dei servizi offerti da hotel e ristoranti. Per motivi di convenienza economica, si legge nell'istanza, la società ha scelto di non esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva risultante da regolari fatture per prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande. Questa circostanza giustificherebbe, agli occhi dell'interpellante, la deduzione dell'imposta dal reddito imponibile, a patto che i costi relativi siano inerenti all'attività d'impresa.

Un'ipotesi già sconfessata dall'agenzia delle Entrate con la circolare 6/2009, che fornisce una serie di chiarimenti sul nuovo regime della detraibilità Iva dopo le modifiche sostanziali introdotte dalla manovra d'estate. Questa, infatti, aveva fatto cadere il divieto alla detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto sancito dal Dpr 633/1972 (articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), consentendo ai titolari di partita Iva di detrarre integralmente l'imposta relativa ai servizi alberghieri e di ristorazione, a condizione che queste spese fossero legate all'attività professionale o imprenditoriale esercitata dal contribuente. Una misura accompagnata, per esigenze di gettito, alla contemporanea riduzione al 75% della deducibilità ai fini Irpef e Ires degli oneri connessi alle prestazioni di vitto e alloggio.
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