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Normativa e prassi

Irpef agevolata per gli “impatriati”,
la promozione a quadro non basta

Per l’accesso al regime speciale non contano il nuovo ruolo assunto dal lavoratore al rientro in Italia e l’aumento di stipendio se il datore di lavoro, i termini e le condizioni del contratto sono rimasti gli stessi

lavoratore

Il dipendente di una società distaccato in Francia dal 1° gennaio 2018 e rientrato in Italia il 1° gennaio 2021 con un nuovo ruolo e la promozione a “quadro” non potrà fruire dell’agevolazione dell’Irpef prevista dal regime sugli impatriati (articolo 16, Dlgs n. 147/2015) in quanto sussiste una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa italiana. È la sintesi della risposta n. 159 del 28 marzo 2022.

L’istante fa sapere che il dipendente non ha rispettato il requisito della residenza essendosi iscritto all’Aire solo il 15 maggio 2018, mentre sussistono gli altri elementi richiesti dalla normativa come il trasferimento di residenza e l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (avvenuta in data 28 dicembre 2020), la laurea, lo svolgimento di un’attività all’estero per almeno 24 mesi e l’impegno a rimanere in Italia. In ogni caso l’Agenzia rileva che l’esistenza dei presupposti per stabilire l'effettiva residenza fiscale non è oggetto di interpello, includendo elementi che non possono essere verificati in tale sede.
L’Agenzia per stabilire se al caso in esame si può applicare la misura agevolativa ritiene dirimente la circolare n. 17/2017 in cui viene stabilito, al fine di evitare un uso strumentale della norma di favore, che al rientro in Italia dopo il distacco all’estero il lavoratore non può fruire del beneficio se sussiste una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia. A titolo esemplificativo costituiscono una situazione di continuità il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo, il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione, l'assenza del periodo di prova, l’esistenza di clausole in cui si prevede che all’impatriato torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro precedenti al distacco.
Anche la circolare n.33/2020 ha precisato che il beneficio non compete nel caso di distacco all'estero con successivo rientro se il contratto e il datore di lavoro sono invariati.
Al contrario se il lavoro rappresenta una nuova attività, con un contratto ex novo che fa assumere all'impatriato un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario sarà possibile accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta di trasferimento della residenza in Italia.
A parere dell’Agenzia, considerando che l’istante è stato distaccato per due anni in Francia, al ritorno in Italia ha acquisito un nuovo ruolo presso la società del gruppo con aumento dello stipendio e degli incentivi ma ha mantenuto il datore di lavoro e le originali condizioni contrattuali, non c’è la "discontinuità lavorativa" richiesta dalla norma, circostanza che preclude l’accesso al regime fiscale di favore.
 

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