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Normativa e prassi

Isa, la circolare con i chiarimenti
per il periodo d’imposta 2020

In primo piano la semplificazione degli adempimenti al fine di agevolare, quanto più possibile, gli obblighi a carico dei contribuenti in occasione della dichiarazione di quest’anno

cancelleria

Il 2020 rappresenta, purtroppo, l’anno in cui gli operatori economici hanno subito le conseguenze economiche negative prodotte dalla diffusione del Covid-19, ciononostante, sarà anche il terzo anno in cui i contribuenti applicheranno gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. Con la circolare n. 6 del 4 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate ha, quindi, fornito i chiarimenti relativi alla loro applicazione per tale periodo d’imposta.
 
La prima caratteristica da evidenziare al riguardo è che il documento di prassi appena pubblicato appare molto più snello rispetto alle circolari che hanno accompagnato gli Isa nei due anni passati, privilegiando, quindi, l’illustrazione esclusivamente degli elementi di novità rispetto al passato, con particolare attenzione alla questione “pandemia”.
Nelle precedenti circolari (ndr n. 17/2019, n. 20/2019 e n. 16/2020), del resto, erano già stati illustrati tutti i meccanismi di funzionamento dello strumento di compliance e affrontato i vari dubbi interpretativi con una serie di risposte a quesiti.

I contenuti della circolare per il periodo d’imposta 2020
La circolare è composta da una parte generale introduttiva e da alcune parti specifiche di approfondimento delle tematiche più rilevanti evidenziate nella sintesi di seguito riportata.
 
Gli interventi straordinari per tenere conto degli effetti economici del Covid
Nel documento di prassi viene dedicato ampio spazio alla descrizione delle attività finalizzate a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 148 del decreto “Rilancio” per la parte in cui prevede che siano elaborate specifiche metodologie per consentire l’applicazione degli Isa, tenuto conto degli effetti economici del Covid e, ove necessario, siano previste nuove cause di esclusione dalla applicazione degli stessi indici.
In particolare, sono illustrate ipotesi introdotte con i decreti ministeriali del 2 febbraio e del 30 aprile 2021 e descritti gli interventi effettuati per la revisione straordinaria di tutti gli Isa in applicazione per il periodo d’imposta. 2020, al fine di cogliere gli effetti economici della pandemia.
 
In tema di cause di esclusione si ricorda che, in base a quanto disposto dai citati decreti ministeriali, non devono applicare gli Isa per la predetta annualità, i contribuenti che:

  • hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente
  • hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da 167 specifici codici attività (l’elenco dei codici attività esclusi dall’applicazione degli indici è contenuto nella tabella 2 allegata alle Istruzioni, Parte generale, degli Isa consultabili sul sito dell’Agenzia delle entrate). 

Con riferimento ai contribuenti a cui sono applicabili le nuove cause di esclusione viene altresì evidenziato che, nei loro confronti, coerentemente con quanto già precisato nella circolare n. 16/2020, per coloro per cui sussiste una causa di esclusione, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, pur essendo, comunque, tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli.
 
Per quanto riguarda, invece, gli interventi di revisione straordinaria degli Isa, finalizzati a cogliere gli effetti economici della pandemia, è stato precisato che, attraverso l’applicazione dei correttivi proporzionali all’entità della variazione di alcuni fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica, sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità, in misura tale da tenere conto delle mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2020.
 
Ricordiamo che tali fattori riguardano:

  • la contrazione della produttività settoriale stimata sulla base delle analisi effettuate dalla Sose (ndr la società che elabora gli Isa)
  • le giornate di chiusura disposte dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020, differenziate per ciascun codice Ateco
  • la riduzione del valore dei ricavi/compensi nel 2020 rispetto al 2019 riferite al singolo contribuente
  • la riduzione dei costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d’imposta precedente (anche in questo caso, per singolo contribuente)
  • la variazione della forza lavoro dipendente del settore Isa sulla base dei dati del modello Uniemens di fonte Inps.  

Nella circolare viene sottolineato che il decreto del 30 aprile 2021 ha previsto anche altri interventi sulla metodologia degli Isa 2020, al fine di tenere conto, più in generale, delle circostanze indicate al comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 (situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali).
Si tratta, in particolare:

  1. dell’individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale
  2. dell’individuazione delle misure di ciclo settoriale
  3. dell’aggiornamento dell’analisi territoriale del “Livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef” e delle analisi territoriali a livello comunale
  4. delle modifiche agli Isa BG44U, BG72U, BK04U e BM05U, relative all’aggiornamento delle aggregazioni comunali e della “Territorialità dei factory outlet center
  5. delle ulteriori modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021.

L’adempimento dichiarativo
Uno degli aspetti su cui la circolare si sofferma in maniera particolare riguarda la semplificazione degli adempimenti a cui sono tenuti i contribuenti, al fine di agevolare quanto più possibile gli obblighi a loro carico in occasione della dichiarazione di quest’anno.
Al riguardo sono infatti evidenziati, in tre specifici paragrafi della circolare, gli elementi di novità presenti:

  • nei modelli Isa 2021
  • nelle variabili cosiddette precalcolate (si tratta delle informazioni necessarie per il calcolo degli Isa che vengono rese disponibili dall’Agenzia delle entrate)
  • nel software di calcolo “IltuoIsa2021”. 

In relazione a tutte e tre le tematiche viene posta l’attenzione su alcune soluzioni finalizzate a ridurre l’onere correlato all’adempimento dichiarativo degli Isa.
In particolare, per quanto attiene ai modelli, viene data evidenza che, per le attività professionali, a partire dalla campagna in corso, è presente un unico quadro di dati contabili (fino allo scorso anno erano due) e che tale quadro contabile (quadro H) fa diretto rinvio al quadro RE di “Redditi”. Inoltre, l’Agenzia tiene a precisare che, in nessuno dei 175 modelli, sono state richieste nuove informazioni per l’applicazione della metodologia, che consente la modifica del risultato dell’applicazione degli Isa per tenere conto degli effetti economici negativi conseguenti alla diffusione del Covid-19.
 
Per quanto riguarda le variabili precalcolate viene ricordato che i soggetti cui non si applicano gli Isa, ma sono comunque tenuti alla compilazione del relativo modello, possono esimersi dalla consultazione e acquisizione di tali variabili.
Per ciò che riguarda, infine, il software “IltuoIsa2021”, la circolare illustrata la nuova funzionalità che consente ai contribuenti che utilizzano tale software, di importare direttamente da “Redditionline” i dati contabili comuni ai modelli Redditi e Isa, riducendo così sensibilmente l’onere compilativo a carico degli stessi. In particolare, l’operazione di importazione avviene selezionando il pulsante “Importa Dati Contabili Redditi” presente nella parte bassa di ciascun quadro di compilazione.
Sul punto vale la pena ricordare che il comma 4-bis dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 ha previsto che, a partire dal periodo d’imposta 2020, “dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi”; la nuova funzionalità del software consente, di fatto, di soddisfare i vincoli imposti dalla norma che ha la finalità di non far compilare al contribuente i modelli Isa con i dati dichiarativi già forniti nel modello Redditi.
 
Gli Isa evoluti per il periodo d’imposta 2020 – peculiarità applicative
Nel documento di prassi sono presenti alcuni sotto paragrafi che, distinguendo in base al macro comparto economico di appartenenza dei singoli indici di affidabilità, forniscono sintetiche indicazioni laddove gli Isa presentano peculiarità o elementi di novità rispetto all’annualità precedente.
Ad esempio, per il settore dei servizi si segnala che, a partire dal periodo d’imposta 2020, l’Isa BG12U è applicabile alle sole attività svolte in forma di impresa (a differenza del precedente AG12S, che era applicabile anche alle attività di lavoro autonomo).
 
Il regime premiale
In relazione ai benefici premiali previsti dal comma 12 dell’articolo 9-bis del più volte richiamato Dl n. 50 del 2017, la circolare ricorda che con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 26 aprile 2021 sono state individuate le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2020, a seguito della applicazione degli Isa (vedi articolo “Isa: confermati i criteri di accesso al regime premiale dello scorso anno”.
 
Tale provvedimento replica le dinamiche già disciplinate con l’omologo provvedimento previsto per l’annualità 2019 e, quindi, anche la circolare si limita a replicare sinteticamente i chiarimenti già precedentemente forniti, insieme a una tabella contenente alcune esemplificazioni che chiariscono meglio le modalità con cui applicare i nuovi criteri per l’individuazione, in relazione al periodo d’imposta 2020, del punteggio necessario per la concessione dei benefici fiscali.
La tabella risulta particolarmente utile per valutare il punteggio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente, laddove è previsto che i livelli di affidabilità per poter accedere ai benefici siano individuati anche con riferimento alle annualità pregresse.
 
La campagna informativa
Le ultime indicazioni presenti nel documento di prassi riguardano la campagna informativa sugli Isa che si dovrebbe avviare nella seconda metà del 2021, finalizzata a comunicare al contribuente, attraverso la pubblicazione, nel proprio cassetto fiscale (ovvero tramite comunicazioni agli intermediari laddove il contribuente abbia optato per tale soluzione), eventuali errori rilevati nei modelli Isa delle precedenti annualità.
Tale attività era già stata anticipata nella recente circolare n. 4/2021, tuttavia, è stata colta l’occasione per fornire all’utenza qualche elemento di maggior dettaglio, come, ad esempio, la possibilità per il contribuente di poter fornire eventuali chiarimenti o precisazioni utilizzando l’apposito software che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
 
Ulteriori contenuti
Vale la pena segnalare, infine, che in una nota della circolare l’Agenzia ha ritenuto utile ricordare che nel provvedimento del 10 maggio 2019 (con cui sono stati stabiliti i punteggi Isa per ottenere i benefici premiali per il 2018) è stato previsto che l’Agenzia delle entrate tenga conto di un livello di affidabilità Isa minore o uguale a 6, ai fini delle attività di analisi del rischio effettuate dalla stessa Agenzia e dalla Guardia di finanza previste al comma 14 del decreto legge n. 50/2017.
Tale passaggio non contiene alcun elemento di novità ma ha la sola finalità di confermare, anche per il periodo d’imposta 2020, quanto era stato precedentemente definito con il citato provvedimento, posto che tale indicazione non è stata ripetuta nei corrispondenti provvedimenti relativi agli anni 2019 e 2020, considerandola forse ovvia.

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