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Normativa e prassi

Isa: definiti i criteri di accesso
al regime premiale per il 2019

Gli indici esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l’ingresso ai benefici

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Individuati con provvedimento del 30 aprile 2020, pubblicato ieri in tarda serata, i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali, relativi al periodo d’imposta 2019, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017. Il punteggio resta invariato, ma cambia il calcolo.
Per il periodo d’imposta 2019, il provvedimento del direttore ha, infatti, previsto che il giudizio di affidabilità fiscale che consente l’accesso ai benefici premiali potrà essere conseguito anche sulla base della media dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

Gli Isa forniscono un giudizio di affidabilità fiscale sul contribuente, in base al quale possono esser riconosciuti particolari benefici fiscali; tale aspetto rappresenta un elemento di sostanziale discontinuità rispetto al mondo degli studi di settore e agli altri strumenti di ricostruzione presuntiva dei ricavi e dei compensi che rispondevano, invece, a una logica finalizzata all’attività di accertamento dei redditi.
La natura degli Isa è anche definita espressamente nel dettato normativo (articolo 9-bis, comma 1 del Dl n. 50/2017) che prevede che: “Gli indici, ……………esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11”.

Sulla base di questa premessa è evidente che il provvedimento del XX aprile assume particolare rilevanza ai fini dell’applicazione degli Indici per il 2019.
Ricordiamo che i benefici fiscali previsti alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato articolo 9-bis, riguardano:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50mila euro annui (si ricorda che i benefici previsti alle lettere a) e b), con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Isa per l’analogo periodo d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito Iva infrannuale, nonché della dichiarazione annuale Iva, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette)
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative prevista dall’articolo 30 della legge n. 724/1994, anche ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, secondo periodo del comma 36-decies, del Dl n. 138/2011
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, Dpr n. 600/1973, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, Dpr n. 633/1972)
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/1972
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38, Dpr n. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Ricordiamo anche che, per il periodo d’imposta 2018, l’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale per l’accesso al regime premiale, era stata disposta con il provvedimento del 10 maggio 2019 (vedi articolo “Il progetto degli Isa procede verso la completa realizzazione”).

Dall’esame del provvedimento odierno rispetto all’analogo documento dello scorso anno, va evidenziata, in particolare, la decisione di:

  • confermare i livelli di affidabilità del precedente periodo d’imposta
  • aggiungere, contestualmente, nuovi livelli di affidabilità, con la finalità di premiare maggiormente l’affidabilità correlata anche alla storia del contribuente, tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis prevede che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11”.

Riguardo ai nuovi criteri di accesso alle agevolazioni, infatti, nelle motivazioni del provvedimento si legge che, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, sono stati estesi i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice ottenuta a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

A tale proposito, il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è stato individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”, per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita a un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali il cui tetto, riferito a un solo anno, è fissata a 9.

Nello specifico, con riferimento ai benefici relativi alla compensazione delle imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva, l’accesso è condizionato all’attribuzione del punteggio Isa pari a 8 ottenuto nel p.i. 2019 ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.
Per quanto concerne la disapplicazione della disciplina società non operative, il beneficio è condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019, ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.
Per quanto riguarda l’esclusione degli accertamenti analitico-presuntivi, il beneficio è condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019, ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.
Con riferimento alla riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2019 è stato confermato il criterio dello scorso anno (livello di affidabilità almeno pari a 8) ma, a differenza dei precedenti benefici, non sono stati previsti nuovi criteri.
Riguardo, infine, all’innalzamento delle soglie per l’accertamento sintetico del reddito, il beneficio è condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019, ovvero, alternativamente, del punteggio pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi al p.i. 2019 e a quello precedente.

Per accedere alle suddette agevolazioni è inoltre necessario che:

  • nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali
  • nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Nella seguente tabella è riportato uno schema che sintetizza i livelli di affidabilità fiscale richiesti per il 2019, per accedere ai benefici previsti dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.

Beneficio Criterio di accesso basato su punteggio Isa per il periodo 2019 Nuovo criterio di accesso “aggiuntivo” basato su punteggio Isa periodi d’imposta 2018 e 2019
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle IIdd e all’Irap 8 nel periodo d’imposta di applicazione 8,5 ottenuto come media tra il periodo d’imposta di applicazione e quello precedente
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50euro annui 8 nel periodo d’imposta di applicazione 8,5 ottenuto come media tra il periodo d’imposta di applicazione e quello precedente
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi 8,5 nel periodo d’imposta di applicazione 9 ottenuto come media tra il periodo d’imposta di applicazione e quello precedente
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento 8 nel periodo d’imposta di applicazione ------------
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle Sno 9 nel periodo d’imposta di applicazione 9 ottenuto come media tra il periodo d’imposta di applicazione e quello precedente
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato 9 nel periodo d’imposta di applicazione 9 ottenuto come media tra il periodo d’imposta. di applicazione e quello precedente

Per concludere, il documento emanato oggi apporta alcune modifiche ai recenti provvedimenti del 31 gennaio 2020 (approvazione di 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa, da utilizzare per il periodo di imposta 2019 – vedi articolo “Indici sintetici di affidabilità: in rete modelli e istruzioni”) e del 1° aprile 2020 (approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2019 – vedi articolo “Isa: in Rete le specifiche tecniche per acquisire gli “ulteriori dati) al fine di effettuare gli adeguamenti necessari alle intervenute disposizioni normative.

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