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Normativa e prassi

Isa, occhi puntati sul 2023,
con uno sguardo al 2022

L’atto che definisce l’applicazione degli Isa, a differenza degli anni passati, non contiene i modelli, la cui approvazione è stata rinviata dal legislatore alla fine di febbraio

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Pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il provvedimento del 30 gennaio 2023, firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, con cui:

  1. vengono individuati i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo di imposta 2023
  2. sono definite le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l’applicazione degli Isa per la campagna dichiarativa 2023 relativa al periodo d’imposta 2022 (variabili “precalcolate ISA 2023”)
  3. viene definito il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023.

A differenza dell’analogo provvedimento dello scorso anno, va osservato che l’atto non contiene l’approvazione dei modelli Isa da utilizzare per la dichiarazione dei redditi. La ragione è da ricercare nel fatto che, da quest’anno, per l’approvazione della modulistica relativa alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Irap, il legislatore ha concesso un mese di tempo in più.
L’articolo 11 del decreto legge n. 73/2022, infatti, modificando il comma 1 dell’articolo 1 del Dpr n. 322/1998, ha disposto che i modelli per la dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Irap debbano essere approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e pubblicati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.

Fatta questa premessa, la definizione del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo di imposta 2023 e l’individuazione dei dati rilevanti ai fini della loro applicazione per il medesimo periodo d’imposta, devono, invece, essere effettuati entro il 31 gennaio del 2023, secondo quanto previsto ai commi 2 e 4, dell’articolo 9-bis, del decreto legge n. 50/2017.
Vediamo ora, nel merito, che cosa riguardano le singole disposizioni.

Individuazione dei dati rilevanti per il 2023
Come già indicato in precedenza, il provvedimento definisce i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa in relazione al periodo di imposta 2023, da dichiarare da parte dei contribuenti.
L’individuazione di tali informazioni, prevista dal comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017, ha evidentemente lo scopo di consentire ai contribuenti di conoscere in anticipo le informazioni che saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso, in maniera tale da poter avere a disposizione tutti gli elementi necessari per predisporre i relativi modelli dichiarativi.

In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia dispone che i dati in questione, per il periodo di imposta 2023, siano gli stessi individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2022, quelli individuati, ai fini della revisione, all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa utilizzati per il periodo d’imposta 2021 (approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022), e, infine, i dati presenti nell’allegato 1 al provvedimento.

In particolare, nel citato allegato 1, gli ulteriori dati che saranno utilizzati nella fase di elaborazione degli Isa e che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione a partire dal periodo di imposta 2023, riguardano informazioni relative alla condizione di pensionato del contribuente, alla forma societaria cooperativa, ai consumi energetici e all’età dei lavoratori dipendenti.
Nel provvedimento è anche specificato che, a seguito delle attività di elaborazione degli indici, è possibile che tali dati possano essere ridotti e accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi.

Elaborazioni Isa a partire dal 2023
Il provvedimento definisce, inoltre, in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 9-bis richiamato, il programma di revisione degli indici applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023, da approvare con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, la disposizione prevede che “Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione”.

L’elenco delle attività economiche coinvolte sono individuate nell’allegato 2 al provvedimento stesso, in particolare compaiono le attività economiche relative a 88 Isa.
La pubblicazione della lista consente la tempestiva conoscenza, da parte dei contribuenti cui si applicherà tale strumento di compliance e delle relative organizzazioni di categoria, degli indici interessati dal processo di elaborazione.

Nelle motivazioni del provvedimento si evidenzia, inoltre, che la commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità, nella seduta del 15 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole (parere preventivo previsto dal comma 8 dello stesso articolo 9-bis citato) all’elaborazione degli Isa per le attività indicate nel provvedimento stesso.

Acquisizione delle “precalcolate Isa 2023”.
Nel provvedimento sono, infine, messe a punto le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2022, sia massivamente, per operatori professionali, attraverso i servizi fiscali dell’Agenzia, che puntualmente, per ciascun contribuente, accedendo al proprio cassetto fiscale.

L’atto del direttore dell’Agenzia definisce, dunque, le procedure che gli intermediari, ex articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998, devono seguire per l’acquisizione massiva di tali dati; dette modalità sono sostanzialmente identiche a quelle individuate per i precedenti periodi d’imposta (le indicazioni fornite nel provvedimento dovranno in seguito essere integrate con la documentazione tecnica, utile alla predisposizione delle istanze per acquisire le informazioni, alla verifica della correttezza delle stesse, eccetera).
In particolare, laddove gli intermediari risultino già delegati alla consultazione del cassetto fiscale dei contribuenti per i quali richiedono i dati, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti gli stessi; l’Agenzia, prima di fornire le informazioni, verifica la validità della delega al cassetto fiscale. In caso contrario è necessario seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Nello specifico, è previsto che gli intermediari acquisiscano specifica delega valida solo ai fini della richiesta dei dati in oggetto, e utilizzino un servizio “massivo” per inviare i dati essenziali della delega unitamente ad alcuni elementi di riscontro.
L’attivazione della fornitura è, infatti, subordinata alla positiva verifica di tali elementi che sono relativi alla “Dichiarazione IVA 2022 - periodo d’imposta 2021” presentata da ciascun soggetto delegante o, in assenza, ai dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli “ISA 2022 - periodo d’imposta 2021” presentato dal medesimo soggetto delegante.

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