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Normativa e prassi

Istanza di rimborso con bollo per i canoni depurazione acque

Non hanno natura tributaria ma di corrispettivo per lo svolgimento dell'attività commerciale del Comune

impianto depurazione acque
Le istanze di rimborso dei canoni versati e non dovuti per i servizi di depurazione delle acque sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di 14,62 euro. In estrema sintesi, è la risposta fornita a un Comune da parte dell'agenzia delle Entrate, contenuta nella risoluzione n. 98/E del 7 aprile.

Quadro normativo
Le norme al centro del documento di prassi sono:
" l'articolo 3 della tariffa allegata al Dpr 642/1972, che prevede l'assoggettamento all'imposta di bollo, tra l'altro, delle istanze tendenti a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo
" l'articolo 5, comma 5, della tabella annessa allo stesso Dpr, che stabilisce, invece, l'esenzione dal tributo per le istanze di rimborso o di sospensione dal pagamento di qualsiasi tributo.

La vicenda
In tale contesto normativo, assume particolare rilevanza l'ipotesi di un'istanza di rimborso dei canoni versati e non dovuti relativi ai servizi di depurazione delle acque. Al riguardo, il nodo problematico è relativo alla qualificazione, o meno, della natura tributaria del canone in questione, tenuto conto anche del fatto che è il Comune il destinatario dell'istanza di rimborso.

L'ente territoriale, nell'erogare il servizio di depurazione delle acque, agisce iure privatorum, configurandosi - con l'utente del servizio - un vero e proprio rapporto contrattuale.
La relazione sinallagmatica che intercorre tra l'ente locale e l'utente, dunque, fa sì che il canone dovuto per la depurazione delle acque possa essere definito come corrispettivo del servizio prestato.

La Corte costituzionale ha definitivamente risolto la questione con la sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, pronuncia con la quale, infatti, è stato precisato, tra l'altro, che i canoni in argomento si devono considerare come veri e propri corrispettivi dovuti per lo svolgimento di attività commerciali - e come tali assoggettati a Iva - sebbene esercitate da enti pubblici.

Di conseguenza, appare evidente l'inapplicabilità dell'esenzione ex articolo 5, comma 5, della tabella annessa al Dpr 642/1972.
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