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Normativa e prassi

Le istanze di rateazione perdono il Bollo

L'imposta non è più dovuta a seguito del passaggio delle competenze agli agenti della riscossione

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Niente più imposta di bollo sulle istanze presentate per ottenere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. La competenza a concedere le dilazioni di pagamento è ora affidata agli agenti della riscossione, che non rientrano nell'elenco dei soggetti citati dalla tariffa allegata al Dpr 642/1972, per le domande nei confronti dei quali il tributo è dovuto nella misura di 14,62 euro per ogni foglio. È questa, in sintesi, la risposta fornita dall'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 135/E del 7 aprile, al quesito posto da Equitalia Spa, le cui società svolgono di fatto le funzioni di agenti della riscossione.

Con la legge 31/2008, di conversione del decreto "milleproroghe" 248/2007, sono stati modificati l'articolo 19 del Dpr 602/1973 e l'articolo 26 del Dlgs 46/1999. In tal modo, la competenza a concedere le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata attribuita agli agenti della riscossione.

Fino a tale modifica, le istanze di rateazione erano dirette agli uffici finanziari. In questi casi, non sussistevano dubbi in merito alla debenza del tributo trovando applicazione l'articolo 3 della tariffa annessa al Dpr 642/1972, secondo il quale l'imposta di bollo è dovuta nella misura di 14,62 euro per ogni foglio per "Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".

Dopo l'intervento normativo ad opera della legge 31/2008, le istanze di rateazione vanno presentate agli agenti della riscossione, ossia a società per azioni. Da ciò consegue l'inapplicabilità dell'imposta di bollo, dal momento che - spiega l'Agenzia - "...Affinché le domande (...) siano soggette all'imposta di bollo, queste devono essere esclusivamente indirizzate ai soggetti elencati dal citato art. 3 della tariffa tra i quali non sono ricompresi né gli agenti della riscossione né soggetti che svolgono funzioni pubbliche relative alla riscossione...".
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