Le istanze di rateazione perdono il Bollo
L'imposta non è più dovuta a seguito del passaggio delle competenze agli agenti della riscossione
Con la legge 31/2008, di conversione del decreto "milleproroghe" 248/2007, sono stati modificati l'articolo 19 del Dpr 602/1973 e l'articolo 26 del Dlgs 46/1999. In tal modo, la competenza a concedere le dilazioni di pagamento delle somme iscritte a ruolo è stata attribuita agli agenti della riscossione.
Fino a tale modifica, le istanze di rateazione erano dirette agli uffici finanziari. In questi casi, non sussistevano dubbi in merito alla debenza del tributo trovando applicazione l'articolo 3 della tariffa annessa al Dpr 642/1972, secondo il quale l'imposta di bollo è dovuta nella misura di 14,62 euro per ogni foglio per "Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili".
Dopo l'intervento normativo ad opera della legge 31/2008, le istanze di rateazione vanno presentate agli agenti della riscossione, ossia a società per azioni. Da ciò consegue l'inapplicabilità dell'imposta di bollo, dal momento che - spiega l'Agenzia - "...Affinché le domande (...) siano soggette all'imposta di bollo, queste devono essere esclusivamente indirizzate ai soggetti elencati dal citato art. 3 della tariffa tra i quali non sono ricompresi né gli agenti della riscossione né soggetti che svolgono funzioni pubbliche relative alla riscossione...".