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Normativa e prassi

Iva al 4% per le “basi per pinse”,
nonostante la classifica doganale

Contengono esclusivamente gli ingredienti ammessi dalla norma di interpretazione autentica che chiarisce cosa debba intendersi per "prodotti della panetteria ordinaria"

base per pinsa

Il prodotto costituito da una miscela di farine, lievito, sale e olio extravergine di oliva, addizionata di acqua, e sottoposto a lievitazione e precottura, secondo la classifica doganale, rientra nella “panetteria fine”, a cui si applica l’Iva al 10 per cento. Per le Entrate, invece, è un prodotto di “panetteria ordinaria” con Iva al 4 per cento. In sostanza, alla “base per pinza” precotta, inscatolata e poi commercializzata, si applica il n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, che prevede l'aliquota al 4% per cento per “paste alimentari; cracker e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio

Nella risposta n. 752 del 28 ottobre 2021, l’Agenzia spiega il perché, nonostante l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli abbia ritenuto un prodotto assimilabile a quello in questione “classificabile nell'ambito del Capitolo 19 della nomenclatura combinata tra le "Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria", in particolare "alla sottovoce NC 1905 9080 prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao: Altri…”. Tale categoria riguarda “'altri” prodotti che rientrerebbero, piuttosto, nell'ambito della “panetteria fine”, inserita nel n.68) della richiamata Tabella A, parte III, con applicazione dell'aliquota Iva del 10 per cento.

A determinare la conclusione ha contribuito, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della legge di bilancio 2019 (la n. 145/2018) che ha modificato la norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 2 dell’articolo 75 della legge n. 413/1991, la quale chiarisce cosa debba intendersi per "prodotti della panetteria ordinaria". Ebbene, in seguito alla modifica ora il richiamato comma precisa che “ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune....”.

Quindi, osserva l’Agenzia, per effetto della modifica è necessario individuare all'interno di questa categoria quei prodotti che presentino le caratteristiche indicate dalla norma di interpretazione autentica, che consentono l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento. A tal proposito, in riferimento agli impasti per pizza, la risoluzione n. 527/1993 precisa che le "basi per pizze", pur rientrando tra i prodotti della "panetteria fine", sono comunque preparati con gli ingredienti di cui al Titolo III della legge n. 580/1967.
Pertanto, considerato che l'articolo 75, al comma 2, afferma il principio secondo cui tra i prodotti della panetteria ordinaria sono compresi anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della legge n. 580/1967, le cessioni delle “basi per pizze” sono da assoggettare all'aliquota Iva ridotta del 4 per cento, in quanto compresi nel n. 15), Tabella A, Parte II.

In conclusione, considerata la similitudine delle "basi per pinse" a quelle “per pizze” (entrambi prodotti senza aggiunta di altra farcitura e contenenti esclusivamente gli ingredienti ammessi dalla norma di interpretazione autentica) alle loro cessioni si applica l’Iva ridotta al 4 per cento.

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