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Normativa e prassi

Iva, art-bonus, imposta di registro:
online altre risposte dell’Agenzia

Pubblicati, tra gli altri, i pareri agli interpelli proposti da una Comunanza agraria, da una fondazione e da un consorzio di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario

Iva sulla realizzazione di satelliti e sulle prestazioni di servizi relativi a beni immobili, credito d’imposta per le erogazioni a sostegno della cultura, tassazione delle sentenze di rigetto del reclamo avverso le ordinanze di estinzione dell’esecuzione immobiliare, diritto alla detrazione dell’Iva assolta nella funzione di gestore dell’affidamento del servizio diretto alla predisposizione dei piani forestali, inquadramento fiscale delle attività istituzionali dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario: sono i temi affrontati dall’Agenzia delle entrate nelle risposte 76, 77, 78, 79, 80 e nella consulenza giuridica 2/2018.

Di seguito, una sintesi dei pareri espressi dall’Amministrazione.

Risposta n. 76/2018
Quesito
È possibile applicare il regime di non imponibilità Iva a tutte le attività di progettazione relative alla realizzazione di satelliti, intendendo per progettazione anche quella non esecutiva, che, cioè, non porta alla realizzazione del satellite in quanto la stessa non raggiunge il risultato di partenza che era stato ipotizzato e ritenuto concretamente raggiungibile?
Parere dell’Agenzia
Nell’ipotesi in cui la progettazione iniziale si concretizza in progettazione finale ed esecutiva fino alla realizzazione del satellite, si ritiene che, a fronte della costruzione del satellite oggetto di “progettazione iniziale”, l’attività è riconducibile tra le prestazioni di servizi “relative” alla costruzione di satelliti per le quali il decreto Iva prevede il regime di non imponibilità (articolo 8-bis).
Nel caso in cui, invece, i risultati della progettazione iniziale, pur non conducendo alla realizzazione inizialmente programmata, potrebbero essere utilizzati in studi e progetti successivi, ma sempre finalizzati alla realizzazione di satelliti oppure potrebbero evolvere verso altre tecnologie che restano a terra, ma che possono essere connesse alla costruzione o al funzionamento di aeromobili, il regime di non imponibilità Iva è applicabile a condizione che sussista un collegamento funzionale tra gli studi di fattibilità e progettazione e la materiale ed effettiva realizzazione del satellite o del suo componente di terra, anche se lo stesso non venisse ultimato nell’immediato.
Il regime di non imponibilità, inoltre, è applicabile alle fasi (studio, progettazione, eccetera) inerenti alla costruzione del segmento di terra (ground segment), in quanto esso rappresenta una condizione necessaria e sufficiente affinché il sistema nella sua globalità possa operare e, quindi, la sua realizzazione può ritenersi una condizione necessaria alla costruzione del satellite.
 
Risposta n. 77/2018
Quesito
Qual è il corretto trattamento Iva applicabile ai servizi correlati alla messa a disposizione, dietro corrispettivo, di un compendio immobiliare o parte di esso, laddove alcuni di tali servizi sono “obbligatori”, mentre altri sono “a richiesta” del committente?
Parere dell’Agenzia
Nel caso esaminato, l’istante realizza una prestazione principale (messa a disposizione di immobili) e una serie di servizi “accessori”. Questi ultimi (sia quelli “obbligatori” sia quelli aggiuntivi a richiesta”) non possono essere ricompresi nella nozione di “servizi generici” (prevista dall’articolo 7-ter, Dpr 633/1972 per l’applicazione del regime di non imponibilità) in quanto riferibili alla prestazione “principale” di messa a disposizione in uso del compendio o parti di esso e, pertanto, a essa “accessori”. Ne consegue che, ai fini Iva, le prestazioni di tali servizi sono territorialmente rilevanti in Italia, in quanto rileva il luogo in cui è situato l’immobile, a prescindere dallo status del committente (combinato disposto articolo 7-quater, comma 1, lettera a) e articolo 12, Dpr 633/1972).
 
Risposta n. 78/2018
Quesito
Una fondazione operante nel settore della cultura si è rivolta all’Agenzia per sapere se la propria attività istituzionale può essere ricompresa tra quelle finanziabili con erogazioni liberali agevolate in capo al donante con l’art-bonus.
Parere dell’Agenzia
In base alla relativa disciplina normativa (articolo 1, Dl 83/2014), l’art-bonus (credito d’imposta del 65% per il sostegno della cultura) spetta, tra l’altro, per le erogazioni liberali effettuate in denaro per “il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica”.
Nel caso sottoposto alla sua attenzione, l’Amministrazione, su conforme parere del ministero dei Beni e delle Attività culturali (Mibac), ritiene che la fondazione interpellante, in quanto centro di formazione e ricerca, non possa essere considerata istituto della cultura. Conseguentemente, sono ammissibili al beneficio dell’art-bonus solo le erogazioni liberali destinate alla fondazione per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici a essa affidati, ma non sono ammissibili le altre erogazioni liberali destinate al suo generico sostegno.
 
Risposta n. 79/2018
Quesito
L’interpello è stato proposto da una Comunanza agraria che, in base a un accordo di programma, svolge il ruolo di ente capofila, nonché di mandante, di un gruppo di enti e mantiene i rapporti con una Regione nell’ambito dell’attività di predisposizione di piani forestali (per tale attività, l’ente territoriale eroga un contributo). L’interpellante chiede chiarimenti in merito alla possibilità di poter esercitare o meno il diritto alla detrazione dell’Iva eventualmente assolta nella sua funzione di gestore dell’affidamento del servizio diretto alla predisposizione dei piani forestali.
Parere dell’Agenzia
Nel caso in esame, l’Amministrazione, ricostruita la disciplina Iva di riferimento, ritiene che non sussistano i presupposti impositivi per assoggettare al tributo le somme erogate dalla Regione alla Comunanza sia sotto il profilo soggettivo, in quanto essa non svolge alcuna attività d’impresa, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto tali somme costituiscono erogazioni di denaro dirette al raggiungimento di interessi di carattere generale, che si concretizzano nella realizzazione dei piani forestali. Pertanto, non svolgendo alcuna attività rilevante agli effetti dell’Iva, l’interpellante non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti (ex articolo 19, comma 2, Dpr 633/1972), che per la Comunanza, quindi, rappresenterà un mero elemento di costo.
 
Risposta n. 80/2018
Quesito
Qual è il corretto inquadramento fiscale delle attività istituzionali dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario?
Parere dell’Agenzia
L’Amministrazione ricorda, innanzitutto, la natura non commerciale delle attività istituzionali proprie svolte dai consorzi di bonifica, escludendo che essi possano essere intesi quali enti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di natura commerciale (articolo 1, comma 1-bis, Dl 125/1989). Tali consorzi, quindi, sono enti non commerciali.
Fatta questa premessa, l’Agenzia ritiene che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, le nuove regole introdotte dalla legge provinciale n. 5/2009 (richiamata dall’interpellante) e dirette a sostituire il preesistente criterio di determinazione dell’entità dei contributi consortili con un nuovo criterio più articolato, non più basato esclusivamente sulla superficie dei terreni, ma anche sui volumi d’acqua utilizzati, non abbiano riflessi sulla qualificazione fiscale di non commercialità delle attività istituzionalmente proprie svolte da consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario. Questi, pertanto, conservano la qualifica di enti non commerciali.
 
Consulenza giuridica n. 2/2018
Quesito
Qual è la corretta la tassazione, ai fini dell’imposta di registro, delle sentenze aventi a oggetto il rigetto del reclamo avverso le ordinanze con le quali il giudice dell’esecuzione immobiliare dichiara estinta la procedura esecutiva?
Parere dell’Agenzia
Le sentenze di rigetto del reclamo (ex articolo 630, codice di procedura civile) devono essere considerate atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono, anche parzialmente, il giudizio. In quanto tali, sono soggette all’obbligo di registrazione in termine fisso (ex articolo 37, Dpr 131/1986, e articolo 8 della Tariffa, parte prima, a esso allegata), con applicazione dell’imposta nella misura fissa di 200 euro.
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