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Normativa e prassi

Iva commercio prodotti editoriali:
regime monofase ad ampio raggio

Lo speciale meccanismo si applica anche nel caso di importazioni o acquisti intra-Ue di libri successivamente venduti a centri di formazione, biblioteche, scuole e università

Agli acquisti da Paesi europei ed extra-europei di libri destinati successivamente a essere venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, a istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, a biblioteche, ad archivi e musei pubblici, a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a istituzioni educative e a università, si applica il regime Iva “monofase”, previsto in linea generale per il commercio di prodotti editoriali.

La precisazione arriva dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 31/2019 a un’istanza di interpello.


Quesito
L’Amministrazione è stata chiamata in causa da una società, che svolge l’attività di libreria commissionaria. Il quesito posto è il seguente: qual è il regime Iva applicabile agli acquisti da Paesi europei ed extra-europei di libri destinati a centri di formazione legalmente riconosciuti, a istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, a biblioteche, ad archivi e musei pubblici, a istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a istituzioni educative e a università?

Risposta
Il dubbio sollevato dall’interpellante attiene al corretto trattamento fiscale, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, da riservare alle importazioni e agli acquisti intra-Ue di libri destinati successivamente a essere ceduti a particolari tipologie di acquirenti.

In linea generale, per il commercio di prodotti editoriali, il decreto Iva prevede che l’imposta dovuta sul prezzo di vendita al pubblico è a carico esclusivamente dell’editore (regime “monofase”, articolo 74, comma 1, lettera c, Dpr 633/1972). Di conseguenza, l’imposta pagata dall’editore assorbe quella relativa a ogni operazione di commercializzazione dei prodotti editoriali (ulteriori cessioni e prestazioni di servizi connesse alla commercializzazione). Il regime “monofase” non si applica alle operazioni diverse dalla commercializzazione (cfr circolare n. 23/E del 24 luglio 2014).

Per quanto riguarda i prodotti editoriali esteri, oggetto di acquisto intracomunitario o di importazione, l’Agenzia ricorda che, alla luce della propria prassi, il regime speciale presenta alcune specificità.
In queste ipotesi, infatti, soggetto passivo è, in linea di principio, il cessionario o l’importatore che acquista i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione in Italia. In altri termini, coloro che provvedono alla distribuzione nel territorio dello Stato dei prodotti editoriali sono equiparati agli editori (cfr circolari n. 23/E del 24 luglio 2014 e circolare n. 328/1997).

La disciplina applicativa dell’Iva per il commercio di quotidiani, periodici, supporti integrativi e libri (Dm 9 aprile 1993) prevede che:
  • per le pubblicazioni importate, l’imposta è riscossa dalla dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato (articolo 4)
  • per gli acquisti intracomunitari, l’imposta si applica sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato. Se l’acquisto è effettuato per la successiva commercializzazione, l’Iva si applica assumendosi, per la determinazione della base imponibile, il numero delle copie acquistate al netto della percentuale di forfettizzazione della resa (articolo 5). 
    La legge 128/2011 impone all’editore ovvero all’importatore di stabilire il prezzo di vendita dei libri venduti in Italia comprensivo di Iva (articolo 2, comma 1). Tuttavia, la stessa legge stabilisce che questa disposizione non si applica, tra l’altro, ai libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università (articolo 2, comma 5, lettera g-bis).
Sulla base di quest’ultima previsione normativa, l’interpellante ritiene che, nel caso rappresentato e oggetto dell’interpello, le cessioni di libri a tali particolari categorie di acquirenti non dovrebbero essere assoggettate a Iva.

L’Agenzia, tuttavia, non concorda con la tesi prospettata dalla società istante. Quella richiamata, infatti, è una normativa di settore in base alla quale non è possibile ritenere non dovuta l’Iva sulle operazioni in esame, anche alla luce della natura unionale del tributo. Pertanto, rimane ferma l’applicazione del regime monofase, previo, in ogni caso, l’assolvimento dell’imposta.
In caso di mancata applicazione del regime speciale, si hanno le seguenti conseguenze:
  • l’acquisto intra-Ue di prodotti editoriali è equiparato a quello di qualsiasi altro bene e, pertanto, è soggetto alle ordinarie disposizioni e agli adempimenti previsti dal Dl 331/1993
  • per le importazioni, l’importatore deve assolvere l’Iva in dogana sul valore di transazione dei beni (articolo 69, Dpr 633/1972).
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