Definite con il provvedimento del 29 ottobre 2019, le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, le informazioni emerse dal confronto tra le fatture elettroniche emesse dal contribuente o le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere inviate dal contribuente stesso e le comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.
Il provvedimento spiega anche come chiedere ulteriori elementi o comunicare all’Amministrazione finanziaria fatti e circostanze ad essa sconosciute che possono giustificare la violazione riscontrata.
Se c’è da sanare, porte aperte al ravvedimento
Più nello specifico, destinatari degli alert dell’Agenzia sono coloro per i quali non risulta arrivata la liquidazione trimestrale di riferimento nonostante risultino, nello stesso periodo, emesse fatture o transazioni con l’estero. Sotto i riflettori il primo e il secondo trimestre 2019.
Il meccanismo di “condivisione” delle informazioni è finalizzato alla promozione spontanea degli adempimenti fiscali, in quanto permette all’operatore Iva di regolarizzare e correggere gli eventuali errori od omissioni segnalati usufruendo delle sanzioni light previste dal ravvedimento operoso. L’istituto può essere applicato anche se la violazione sia stata già contestata o nel caso in cui siano in corso accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i contribuenti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
Niente ravvedimento, invece, in caso di notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione sanzioni o, in generale, di accertamento o comunicazioni di irregolarità conseguenti ai controlli effettuati in base agli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972, e degli esiti del controllo formale articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.
La comunicazione contiene nel dettaglio tutti i dati utili a identificare l’anomalia emersa, il codice atto da indicare nel modello F24 per gli eventuali versamenti connessi alla violazione, le modalità di trasmissione di documenti, anche attraverso il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente riscontri inesattezze nei dati in possesso dell’amministrazione oppure intenda inviare elementi che giustifichino l’inesattezza.
La nota arriverà all’indirizzo Pec dell’interessato. Stesso canale, ovvero posta elettronica certificata, per “spiegare” al Fisco, direttamente o tramite intermediari incaricati della trasmissione, il perché delle anomalie oppure per riparare errori e dimenticanze.
Inoltre, lettera e dati dettagliati potranno essere consultati dal contribuente anche attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”.
Iva, comunicazioni di irregolarità
per rimediare alle anomalie
I destinatari riceveranno la segnalazione all’indirizzo Pec e potranno, attraverso lo stesso canale, fornire elementi utili, sconosciuti all’amministrazione, in grado di giustificare le discrepanze
