Iva, contratti di ricerca non imponibili solo se l'ateneo ci mette la firma
I soggetti terzi esecutori del programma di ricerca non godono del beneficio

L'istante ritiene di potersi avvalere del regime di non imponibilità Iva previsto dal Dpr 633/1972 perché il suo coinvolgimento come "soggetto attuatore" del programma rientra nello schema di "contratto di associazione" ed è giustificato dall'allineamento delle proprie finalità istituzionali a quelle comunitarie.
L'ateneo richiama la risoluzione 50/2006 in cui le Entrate estendono l'applicazione del regime di non imponibilità Iva sia ai contratti di ricerca propriamente detti che a quelli concernenti "accordi di promozione della ricerca aventi natura tendenzialmente collaborativa", stipulati con l'Unione europea.
L'Agenzia precisa che questo allargamento della sfera di applicazione del beneficio non è applicabile al caso in esame, perché l'università si pone come soggetto terzo e non si impegna contrattualmente con la Comunità erogatrice dei finanziamenti.
Se è vero infatti che nell'eseguire il programma il soggetto attuatore persegue gli stessi fini delle parti firmatarie dell'accordo, non sono ben definite le responsabilità dell'ateneo nei confronti della Comunità.
L'Amministrazione fa notare che la ratio su cui poggia l'applicabilità del regime di non imponibilità dell'Iva è il coinvolgimento diretto delle parti nel contratto di ricerca concluso con gli organismi comunitari.