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Normativa e prassi

Iva: dall’Agenzia una bussola per non perdersi fra i servizi

In una circolare, le nuove regole sulla territorialità, in vigore dal 2010, e i conseguenti adempimenti

bussola
A partire dal 1° gennaio dello scorso anno tanto è cambiato a livello europeo in tema di territorialità dei servizi, rispetto alle regole che si era abituati a seguire. Fra le novità di maggior impatto, lo sdoppiamento dei criteri utili a individuare il “dove” si considera effettuata la prestazione (con la conseguente estensione pressoché generalizzata del meccanismo del reverse charge ogni volta in cui cliente e fornitore del servizio - soggetti passivi - sono in due Stati diversi) e l’inclusione fra i soggetti passivi degli enti non commerciali, anche per gli acquisti di servizi effettuati nell’ambito dell’attività istituzionale. La circolare n. 37/E del 29 luglio rappresenta una vera e propria mappa per muoversi all’interno della disciplina innovata, così come è stata trasfusa nella normativa nazionale - e nel corpo del Dpr 633/1972 - a opera del Dlgs 18/2010.
 
Nelle “mani” del committente
Fino al 31 dicembre 2009 - deroghe a parte, che vanno sempre, anche adesso, tenute in considerazione - i servizi si consideravano prestati in Italia se il prestatore era stabilito nel territorio dello Stato.
Poi le cose sono cambiate e l’elemento discriminante è diventato il committente. Così, l’operazione è territorialmente rilevante nel Paese in cui è stabilito chi “ordina” (leggasi - ai nostri fini - Italia) se questi è soggetto passivo Iva (operazioni B2B – business to business). In caso contrario (operazioni business to consumer, B2C), l’operazione si considera effettuata nello Stato del prestatore.
 
Le operazioni B2B
Per far scattare la regola generale (operazione rilevante nel Paese del committente) e quindi, tornando a questioni a noi vicine, perché l’operazioni si consideri effettuata in Italia, occorre verificare due requisiti: il committente è
  • soggetto passivo e agisce in tale veste
  • stabilito in Italia.
 
Va ricordato che imprenditori, artisti e professionisti escono dal “business” quando acquistano i servizi al di fuori della loro attività.
 
Deroghe comuni e specifiche
Si diceva delle deroghe ai principi generali descritti. Fra queste, qualche parola merita la regola inerente agli immobili: i relativi servizi “…comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari…”si considerano effettuati in Italia “… quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”.
 
Individuare esattamente la distinzione fra mobili e immobili è dal 1° gennaio 2010 rilevante. Tale differenziazione, che fino a tutto il 2009 risultava in pratica quasi superflua (le prestazioni di servizi relative ai beni mobili si consideravano in ogni caso effettuate nel luogo in cui erano materialmente eseguite), è diventata fondamentale con il cambio di rotta, per le operazioni B2B, verso il Paese di stabilimento del committente.
 
Al riguardo, l’Agenzia ha rimarcato come la normativa comunitaria e la relativa interpretazione fornita dalla Corte di giustizia rafforzino l’indicazione, più volte ribadita, contenuta da ultimo nella circolare 38/E del 23 giugno 2010, secondo cui si è in presenza di beni immobili quando non si può separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato) senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento.
 
In attesa dell’emanazione di criteri generali di distinzione emanati dall’Ue, l’Amministrazione ha fatto presente che l’eventuale accatastamento del bene è “elemento che lascia presumere di norma che il bene medesimo abbia caratteristiche tali da essere qualificato come immobile”.
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