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Normativa e prassi

Iva e cumulo “bonus ambientali”:
l’Agenzia risponde a tre interpelli

I casi riguardano le note di variazione nel concordato preventivo, la Tremonti ambientale e l’imposta addebitata a titolo di rivalsa per prestazioni legate a Expo Milano 2015

I creditori insoddisfatti nell’ambito di un concordato preventivo con continuità possono emettere note di variazione Iva; sulla cumulabilità tra tariffa incentivante e Tremonti ambientale l’Agenzia non è competente a pronunciarsi; è possibile il recupero dell’Iva addebitata a titolo di rivalsa per prestazioni rese a Expo Milano 2015 per la realizzazione e la successiva demolizione di padiglioni espositivi.

Sono queste, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta l’Agenzia nelle risposte nn. 113, 114, 115.

 
Note di variazione Iva nel concordato preventivo con continuità aziendale
(risposta n. 113/2018)

Quesito
Una società, che ha presentato proposta di concordato preventivo con continuità aziendale, si è rivolta all’Agenzia per sapere:
  • quale sia il dies a quo a partire dal quale i creditori ammessi alla procedura concorsuale, e rimasti insoddisfatti, sono legittimati a emettere le note di variazione Iva
  • se il debitore concordatario (cioè, l’istante) sia obbligato a registrare le note di variazione e a versare l’Iva in esse esposta.
Risposta
L’Agenzia, richiamando alcuni precedenti di prassi (cfr circolare min. Finanze n. 77 del 17 aprile 2000 e circolare n. 8/E del 7 aprile 2017), ribadisce che nell’ambito del concordato preventivo in continuità, i creditori chirografari, dal momento in cui viene portato a compimento il piano di riparto, possono emettere la nota di variazione in diminuzione, fermo restando il diritto a esercitare la detrazione entro il termine previsto dall’articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972.
Quest’ultima disposizione, peraltro, è stata recentemente modificata dal Dl 50/2017, con effetto dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, sottolinea l’Amministrazione, laddove il dies a quo per l’emissione delle note di variazione sia antecedente al 1° gennaio 2017, il diritto alla detrazione può essere esercitato “con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto”; a partire, invece, dal 1° gennaio 2017, la detrazione può essere esercitata al più tardi “con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
La nota di variazione emessa decorsi tali termini non legittima l’emittente alla detrazione e non obbliga alla registrazione chi la riceve. Non ha, invece, alcuna rilevanza ai fini del diritto alla detrazione la data di ricezione della nota di variazione.
Infine, dato che in base alle normativa europea e nazionale, nonché alla giurisprudenza della Corte Ue, le procedure concorsuali costituiscono causa del “mancato pagamento in tutto o in parte del prezzo convenuto”, cui consegue il diritto del debitore al mantenimento della detrazione dell’Iva conseguente all’operazione originaria, il debitore concordatario non è debitore dell’imposta relativa alle note di variazione ricevute.
 
Tariffa incentivante e Tremonti ambientale – Cumulo
(risposta n. 114/2018)

Quesito
Con istanza di interpello, una società proprietaria di un impianto fotovoltaico si è rivolta all’Agenzia per sapere se la tariffa incentivante di cui al IV conto energia e l’agevolazione fiscale “Tremonti ambientale” (prevista dalla legge finanziaria 2001) siano cumulabili.
Inoltre, qualora si opti per l’incompatibilità fra le due misure agevolative, chiede che vengano indicate le modalità con le quali possa essere effettuata la rinuncia al beneficio fiscale goduto.

Risposta
Innanzitutto, l’Agenzia ricorda che l’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge finanziaria 2001 (legge 388/2000) disciplinava una misura di detassazione per le piccole e medie imprese che avessero realizzato investimenti ambientali (“Tremonti ambientale” - disposizione ora abrogata).
Con riguardo alla cumulabilità del beneficio con altre misure agevolative e, in particolare, con gli incentivi relativi al IV conto energia, l’Amministrazione, ricordando quanto già affermato nella risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, ribadisce di non essere competente a pronunciarsi.
 
Tuttavia, sottolinea l’Agenzia, la stessa società istante ha ricordato che il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha affermato il divieto di cumulo tra le due misure agevolative, precisando che, per continuare a godere della tariffa incentivante, è necessario “rinunciare al beneficio fiscale goduto”, manifestando tale volontà all’Agenzia delle entrate.
Pertanto, con riferimento alle modalità attraverso le quali manifestare la rinuncia alla “Tremonti ambientale”, essendo quest’ultima fruibile attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione dell’imponibile da operare in sede di dichiarazione dei redditi, la società istante può, innanzitutto, avvalersi dello strumento della dichiarazione integrativa.
Invece, se la società istante ha usufruito dell’agevolazione presentando un’istanza di rimborso dell’imposta versata, dovrà rinunciare al rimborso, sempreché lo stesso non sia stato ancora erogato.
Al di fuori di queste due ipotesi, cioè quando le dichiarazioni presentate non siano più integrabili per decorso del termine e quando i rimborsi siano sono stati erogati, la posizione fiscale della società istante, con riferimento all’agevolazione “Tremonti ambientale”, deve ritenersi definitiva.
 
Expo Milano 2015 – recupero dell’Iva addebitata a titolo di rivalsa
(risposta n. 115/2018)

Quesito
Una società che ha curato la realizzazione e la gestione di un Padiglione nell’ambito di Expo Milano 2015 fa presente di non aver mai richiesto una partita Iva italiana e di essersi avvalsa, per la costruzione e la successiva demolizione del padiglione, di società italiane.
Dato che queste ultime hanno emesso fattura addebitando l’Iva di rivalsa, chiede se possa ottenerne la restituzione direttamente dalle società fornitrici ovvero il rimborso dall’Agenzia delle entrate.

Risposta
L’Amministrazione ricorda, innanzitutto, che le questioni di carattere fiscale connesse a Expo Milano 2015 sono state analizzate nella circolare n. 26/E del 7 agosto 2014.
Dalla lettura del documento di prassi si evince che, tanto nel caso in cui la società istante sia un soggetto passivo Iva nel proprio paese di stabilimento quanto nel caso in cui non lo sia, con riguardo all’Iva erroneamente addebitata a titolo di rivalsa, i fornitori possono procedere, entro un anno dalla effettuazione dell’operazione stessa, a una variazione in diminuzione, emettendo una nota di credito a favore dell’acquirente. In tal modo, la società può essere ristorata dell’imposta a essa erroneamente addebitata e i fornitori possono recuperare tale importo attraverso il meccanismo
della detrazione.

In ogni caso, conclude l’Agenzia, la società istante ha la facoltà di agire in sede giudiziale nei confronti dei fornitori per la ripetizione di indebito, entro l’ordinario termine decennale, mentre i fornitori possono presentare domanda di restituzione del tributo indebitamente applicato.
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