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Normativa e prassi

Iva di gruppo, il debito rateizzato
fissa i tempi della compensazione

L’Agenzia boccia le soluzioni del contribuente e conferma l’ iter ordinario. Nessuna strada alternativa che consenta il recupero “accelerato” della somma pagata dopo controllo automatizzato

iva di gruppo

Il credito maturato a seguito dei versamenti di un debito d’imposta derivante dal mancato versamento dell’Iva periodica e rateizzato, non può essere recuperato nella liquidazione successiva, ma nella dichiarazione annuale e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 449 del 30 ottobre 2019.

A monte del quesito l’omesso versamento del debito d’imposta risultante dalla liquidazione periodica dell’Iva di gruppo relativa al primo trimestre 2018 ed emerso a seguito di controllo automatizzato effettuato da parte dell’Amministrazione finanziaria (articolo 54-bis, Dpr n. 633/1972).
L’istante, ovvero la società controllante, ha optato per la rateizzazione quinquennale di quanto dovuto.
Nel quarto trimestre 2018, grazie al credito trasferito dalla controllata, il “gruppo” può vantare, a sua volta, un credito Iva nei confronti del Fisco. La somma, tuttavia, pur risultando dalla relativa comunicazione della liquidazione periodica (quadro VP, rigo VP 14), non può essere segnalato nel quadro VW della dichiarazione Iva annuale di gruppo, a causa dell’omesso versamento relativo al primo trimestre 2018 (quadro VW del modello Iva 2019).
La società chiede se è possibile riportare la somma nella liquidazione successiva e utilizzare in compensazione interna (o verticale) il credito emerso dall’ultimo mese/trimestre 2018 e rimasto fuori dalla dichiarazione Iva 2019.

L’istante propone anche una serie di soluzioni che però l’Agenzia ritiene non realizzabili.
Il documento di prassi ripercorre, in pratica, l’agenda annuale degli adempimenti e dei versamenti che il contribuente Iva deve rispettare se non vuole incorrere in sanzioni.
Tra questi, le comunicazioni trimestrali dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate e i relativi versamenti. In particolare, riguardo a quest’ultimi, l’articolo 1 del Dpr n. 100/1998, stabilisce che entro il 16 di ogni mese deve essere determinato e versato l’ammontare della differenza tra l’imposta esigibile nel mese precedente e quello dell’Iva risultante nel mese al netto delle detrazioni effettuabili nello stesso periodo.

Nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra versamenti e imposte risultanti dalle comunicazioni periodiche, l’Agenzia segnala l’anomalia all’interessato mettendolo al corrente, attraverso un’apposita lettera di invito alla compliance, degli elementi discordanti. A questo punto il contribuente può regolare la sua posizione tramite ravvedimento operoso oppure fornire informazioni idonee a chiarire l’equivoco. Se il destinatario dell’informativa non agisce in nessun modo, scatta la comunicazione di irregolarità (articolo 54-bis, comma 2-bis, Dpr n. 633/1972).
In conclusione, l’importo del credito Iva annuale è pari alla differenza tra l’Iva periodica versata e quella dovuta (articolo 30, Dpr n. 633/1972).

In particolare, per quanto riguarda il caso dell’interpello, a rilevare è quanto emerge dal quadro VW della dichiarazione annuale riservato alle società che optano per liquidazione dell’Iva di gruppo. In tale ipotesi, infatti, nella definizione del credito d’imposta annuale da indicare nel rigo VW33 non vanno considerati i versamenti periodici omessi, ma si tiene conto, specifica l’Agenzia, soltanto dell’Iva periodica versata, anche a seguito di controlli automatizzati. Se poi il debito è stato rateizzato, occorre indicare la quota parte d’imposta versata fino alla data di presentazione della dichiarazione e, comunque, non oltre il termine ordinario di presentazione.
I versamenti delle rate, pertanto, faranno maturare annualmente dei crediti che il contribuente dovrà segnalare negli appositi spazi del modello Iva annuale.

In sostanza, non ci sono soluzioni alternative che consentano di recuperare tramite compensazione, nel periodo successivo di liquidazione, il credito maturato dal gruppo nell’ultimo trimestre 2018: in caso di rateazione degli esiti del controllo automatizzato derivanti dal mancato versamento dell'Iva periodica, il credito Iva da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni.
 

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