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Normativa e prassi

Iva inclusa nei diritti di esecuzione:
per la Corte Ue, la normativa è ok

Non contrasta con il diritto europeo la disposizione che considera l’imposta relativa alle prestazioni di servizi fornite da un ufficiale giudiziario compresa nelle somme percepite da quest’ultimo

Una società creditrice incaricava l’ufficiale giudiziario presso il Tribunale circondariale polacco di Sopot di avviare un procedimento di esecuzione forzata nei confronti del proprio debitore.
L’ufficiale giudiziario concludeva tale procedimento e fissava l’importo dei relativi diritti di esecuzione, maggiorandoli dell’Iva.
 
Il contenzioso polacco
La vertenza finiva avanti al menzionato Tribunale circondariale, su ricorso del curatore del debitore, che dissentiva sull’applicazione dell’Iva, atteso che detti diritti, fissati ai sensi della legge nazionale sugli ufficiali giudiziari, già includevano l’imposta sul valore aggiunto.
Successivamente, detto Collegio, su concorde domanda delle parti, sospendeva il procedimento fino alla pronuncia della Corte suprema polacca sulla questione in oggetto.
 
Il parere del supremo Collegio polacco e il prosieguo della vertenza
La Corte nazionale di ultima istanza dichiarava che l’ufficiale giudiziario non potesse maggiorare dell’Iva i diritti di esecuzione percepiti, a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, della legge nazionale.
Secondo il giudice, infatti, il fatto che nella legge sugli ufficiali giudiziari non si menzionasse la possibilità di aggiungere l’importo dell’Iva ai diritti imponeva di ritenere che questi ultimi costituissero crediti lordi già comprensivi di Iva.
La vertenza ritornava avanti al Tribunale circondariale di Sopot, che veniva sollecitato dal proporre una domanda pregiudiziale sul punto.
 
Il giudice del rinvio, in particolare, affermava che la retribuzione cui l’ufficiale giudiziario aveva diritto quando effettuava prestazioni nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata era determinata dalla legge.
Prima del 9 giugno 2015, tuttavia, l’ufficiale giudiziario era considerato incluso nell’esenzione prevista dalla legge e, pertanto, non era soggetto all’Iva per tali prestazioni.
In forza di una posizione del ministro delle Finanze adottata in pari data, tuttavia, l’ufficiale giudiziario non era stato ritenuto incluso nell’ambito di tale disposizione ed era quindi soggetto all’Iva per le suddette prestazioni.
Inoltre, ivi si era affermato che l’Iva dovuta era inclusa nell’importo dei diritti di esecuzione percepiti.
 
Tuttavia, la descritta modifica non aveva comportato alcuna rettifica della legge nazionale disciplinante i limiti dell’importo dei diritti di esecuzione da percepire.
Successivamente, la posizione del ministro delle Finanze veniva confermata dalla Corte suprema, che riteneva che l’ufficiale giudiziario fosse soggetto Iva, in quanto non esercitava la propria attività come organismo di diritto pubblico, bensì come lavoratore autonomo, nell’ambito di una libera professione: pertanto, egli non poteva beneficiare di alcuna esenzione.
 
Le questioni pregiudiziali
Il Tribunale circondariale di Sopot ha, quindi, deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

  • se, alla luce del sistema dell’Iva e di alcuni dei suoi principi cardine, sia ammissibile la tesi secondo la quale i diritti di esecuzione applicati dall’ufficiale giudiziario comprendano l’importo dell’imposta sul valore aggiunto

e, in caso di risposta affermativa,

  • se, alla luce del principio di proporzionalità, sia ammissibile la tesi secondo la quale l’ufficiale giudiziario, che è tenuto, con riferimento ai suoi provvedimenti di esecuzione, a versare l’Iva, dispone concretamente di qualsiasi strumento giuridico al fine di adempiere correttamente agli obblighi fiscali a lui incombenti, qualora si ammetta che i diritti di esecuzione applicati in base alla legge polacca sugli ufficiali giudiziari e sull’esecuzione forzata contengano l’importo dell’imposta sul valore aggiunto.

La risposta della Corte
Gli eurogiudici premettono che il principio del sistema comune d’Iva consiste nell’applicare ai beni e ai servizi, fino alla fase della vendita al minuto, un’imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi stessi, qualunque sia il numero delle operazioni intervenute nel processo di produzione e di distribuzione antecedente alla fase d’imposizione.
Quando una prestazione di servizi non rientra nelle esenzioni previste dalla direttiva Iva, tale prestazione è soggetta all’imposta.
Inoltre, sempre in generale, il soggetto passivo che effettua la prestazione di servizi imponibile è tenuto a versare l’Iva.
 
Il caso dell’ufficiale giudiziario
Di conseguenza, un ufficiale giudiziario, quando effettua una prestazione di servizi come quella in argomento, è tenuto a versare l’Iva su tale operazione, in quanto tale prestazione non rientra nelle esenzioni previste dalla direttiva.
Per quanto concerne la determinazione della base imponibile dell’Iva dovuta nel caso di specie, poi, questa comprende, a eccezione dell’Iva stessa, tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al prestatore per il servizio in questione da parte del cliente, del destinatario o di un terzo.
 
Le lacune della direttiva Iva
Tuttavia, osserva la Corte, la direttiva di riferimento non contiene alcuna norma esplicita sulla questione se i diritti di esecuzione dell’ufficiale giudiziario debbano comprendere o meno l’Iva dovuta, decisione che spetta agli Stati membri assumere.
Nel caso di specie, secondo il diritto polacco, nessun importo dell’Iva può essere aggiunto all’importo dei diritti di esecuzione percepiti dall’ufficiale giudiziario.
Dato che la base imponibile comprende, a eccezione dell’Iva stessa, tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato, l’importo dei diritti di esecuzione in questione deve essere considerato come già comprensivo di tale imposta.
 
Detta interpretazione, proseguono i togati comunitari, rispetta anche il principio di neutralità dell’Iva.
Infatti, essa consente ai soggetti passivi di contribuire al pagamento dell’Iva, nella stessa proporzione, sulla totalità dell’importo percepito per le operazioni imponibili.
Inoltre, questa interpretazione appare conforme al principio secondo cui l’Iva è un’imposta che deve essere sopportata dal consumatore finale.
Infatti, poiché, in forza del diritto nazionale, non è possibile aggiungere all’importo dei diritti di esecuzione da riscuotere un supplemento corrispondente all’Iva dovuta, il fatto di considerare tale importo come già comprensivo dell’imposta comporta che la base imponibile dell’Iva, che le autorità tributarie devono percepire, non sarà superiore al corrispettivo effettivamente pagato dal consumatore finale e sul quale è stata calcolata l’Iva dovuta in definitiva dal consumatore stesso.
 
Legge polacca e principio di proporzionalità
La menzionata interpretazione – a parere della Corte – rispetta anche il principio di proporzionalità, dato che essa non eccede quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo relativo alla necessità di garantire la riscossione dell’imposta, e poiché tale modalità di determinazione della base imponibile è compatibile con il principio fondamentale del sistema comune, vale a dire l’assoggettamento all’Iva di qualunque attività economica, nonostante il supposto contrasto dell’interpretazione con propri precedenti, ritenuti inconferenti con il caso di specie.
Nell’inciso finale, in relazione alla seconda questione pregiudiziale prospettata, la Corte di giustizia conclude osservando che, dagli elementi trasmessi, non risulta che l’ufficiale giudiziario sia privato di strumenti giuridici che gli consentano, in quanto soggetto passivo di Iva, di adempiere al proprio obbligo fiscale.
 
Conclusioni
Le disposizioni della direttiva Iva nonché i principi di neutralità e di proporzionalità propri della menzionata imposta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una prassi amministrativa delle autorità nazionali competenti, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo cui l’Iva relativa alle prestazioni di servizi fornite da un ufficiale giudiziario nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata sia considerata inclusa nei diritti di esecuzione percepiti da quest’ultimo.
 
 
Fonte:
Data della sentenza
10 aprile 2019
 
Numero della causa
Causa C-214/2018
 
Nome delle parti
H.W.
con l’intervento di:
PSM «K»,
Aleksandra Treder, in qualità di ufficiale giudiziario presso il Sąd Rejonowy w Sopocie (Tribunale circondariale di Sopot)

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