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Normativa e prassi

Iva light per i consumatori finali
di bevande in capsula o cialda

Tassazione ridotta anche per i rifornimenti fatti dal datore di lavoro per l’utilizzo proprio o dei collaboratori; ovviamente indetraibile, in tal caso, l’imposta assolta sull’acquisto

L’aliquota Iva del 10% prevista per la somministrazione di alimenti o bevande, effettuata anche mediante distributori automatici, spetta a condizione che l’acquirente della capsula o cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa e che il contratto di comodato o noleggio del distributore automatico e le fatture relative alla fornitura delle capsule/cialde siano intestati alla stessa persona.
Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 103/E del 17 novembre 2016, di risposta a una richiesta di consulenza giuridica in merito al corretto trattamento da applicare nei casi di somministrazioni effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita Iva, che acquistano le capsule/cialde e sono “consumatori finali” (cioè sono i soggetti che trasformano la capsula/cialda in bevanda), ovvero di soggetti privati che acquistano le capsule/cialde in un momento successivo rispetto a quello in cui viene loro dato a noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda.
 
Prima di formulare il proprio parere, l’Agenzia ripercorre brevemente la storia normativa che ha interessato questo tipo di prestazioni, ricordando che, dal 1° gennaio 2014 – a seguito dell’abrogazione del n. 38 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972, secondo cui si applicava l’aliquota agevolata del 4% alle “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività” – la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici è assoggettata all’aliquota del 10% in base al n. 121 della citata tabella A (“somministrazione di alimenti e bevande, effettuata anche mediante distributori automatici (...)”, a prescindere dal luogo in cui gli stessi si trovino).
 
Confermando quanto già precisato nella risoluzione 124/2000, vengono ribadite tanto l’equiparazione degli apparecchi funzionanti a capsule o cialde agli altri distributori automatici (sebbene siano diverse le modalità di funzionamento) quanto l’applicabilità dell’aliquota ridotta solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda ne sia anche l’effettivo utilizzatore.
Invece, nei passaggi intermedi delle capsule/cialde, cioè nelle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, va applicata l’aliquota propria del prodotto. Non rientra in tale casistica, l’acquisto di cialde/capsule fatto dal datore di lavoro per l’utilizzo proprio o dei collaboratori che, pertanto, sarà anch’esso assoggettato all’aliquota del 10% (ovviamente, l’Iva pagata non è detraibile).
 
La risoluzione, infine, puntualizza che, affinché l’operazione possa inquadrarsi come somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici a capsule o cialde soggetta all’aliquota ridotta del 10%, è necessario che il contratto di comodato o noleggio del distributore e le fatture relative alla fornitura di capsule/cialde siano intestati alla stessa persona.
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