Iva light per pulire pozzetti e caditoie
Tassazione ridotta per tutte le prestazioni ricomprese nella tipologia della gestione dei rifiuti e degli impianti di depurazione e fognatura
Al riguardo, il Dpr n. 633/1972 prevede, al numero 127-sexiesdecies, parte terza della Tabella A, l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento alle prestazioni di gestione, di stoccaggio e deposito temporaneo, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del Dlgs n. 22/1997, dei rifiuti urbani ai sensi del successivo articolo 7, comma 2, e dei rifiuti speciali di cui al medesimo articolo 7, comma 3, lettera g). La medesima aliquota ridotta è applicabile alle prestazioni di gestione degli impianti di fognatura e depurazione.
Recentemente, il Dlgs n. 22/1997 è stato soppresso e sostituito dal Dlgs n. 152/2006. Pertanto, sarebbe necessaria una riformulazione della richiamata normativa concernente l'Iva, o meglio la stessa andrebbe attualizzata facendo espresso riferimento al Dlgs n. 152/2006.
Fatta questa doverosa premessa, la risoluzione precisa come il quesito verta tecnicamente sulla riconducibilità delle prestazioni rese all'attività di gestione dei rifiuti ovvero all'attività di gestione degli impianti di depurazione e fognatura. A tal proposito, l'Agenzia si è avvalsa del parere tecnico del ministero dell'Ambiente, il quale ha chiarito che gran parte delle prestazioni siano configurabili quali operazioni di gestione degli impianti di fognatura e depurazione, fatta eccezione per "lo smaltimento dei prodotti residuali e adeguamento delle bocchette", da considerare più propriamente rientranti nell'attività di gestione dei rifiuti.
In particolare, l'attività di gestione dei rifiuti è disciplinata, allo stato, dall'articolo 183, comma 1, lettera d), del Dlgs n. 152/2006, che vi ricomprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo delle medesime operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura; detta disposizione riprende interamente quanto già previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del soppresso Dlgs n. 22/1997.
Con riferimento al concetto di "gestione", va detto che l'Amministrazione fiscale, con risoluzione n. 168/1999, ha chiarito che esso deve essere interpretato nella sua accezione generica: per l'individuazione concreta delle componenti della prestazione complessiva a cui è applicabile la disposizione agevolativa, è necessaria un'analisi delle pattuizioni intervenute tra le parti.
Per le motivazioni tecniche formulate e considerando la natura delle prestazioni rese da terzi nei confronti dell'azienda interpellante, le stesse possono essere assoggettate a Iva nella misura agevolata del 10 per cento.