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Normativa e prassi

Iva, non imponibili i corrispettivi per la ricerca spaziale

Purché l'attività sia strutturalmente collegata alla realizzazione di un satellite

agenzia spaziali
Le somme corrisposte dall'Agenzia spaziale italiana all'Università che con essa ha stipulato contratti di ricerca rilevano ai fini Iva ma non sono imponibili solo se l'attività rientra tra le prestazioni di servizi per la costruzione-manutenzione dei satelliti e se sussiste un collegamento strutturale tra l'attività e la realizzazione del satellite o di parti di esso. La non imponibilità Iva si estende anche ai sub-contratti stipulati tra l'università e i sottocontraenti per l'esecuzione della prestazione. L'importo percepito dall'ateneo, inoltre, concorre a formare la sua base imponibile Ires.
Lo chiarisce l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 120/E del 2 aprile, che ha a oggetto l'interpello mosso da una università, firmataria di due contratti di ricerca con l'Agenzia spaziale italiana (Asi) per la realizzazione di progetti, nella realizzazione dei quali sono coinvolti dall'ateneo anche dei sottocontraenti, espressamente individuati nei contratti stessi. L'istante chiede delucidazioni in merito al trattamento fiscale da applicare agli importi percepiti, con particolare riferimento all'Iva e alle imposte sui redditi.

L'Agenzia è d'accordo con l'interpellante nel ritenere che le somme erogate dall'Asi all'ateneo rilevano ai fini Iva per la loro natura di corrispettivo per svolgere attività di ricerca "rese nell'ambito di un rapporto sinallagmatico", ai sensi dell'articolo 3 del decreto Iva.
Dai contratti emerge infatti che l'università si impegna a realizzare le attività di ricerca nei modi e nei tempi previsti dagli allegati tecnico-gestionali agli accordi e in aderenza al piano lavori pattuito. Inoltre, nel ricostruire il percorso logico che conduce alla rilevanza Iva delle somme, i tecnici delle Entrate ripercorrono quanto emerge dai contratti sul versante degli importi.
L'Asi si impegna a versare all'ateneo somme che vanno suddivise con i sottocontraenti coinvolti nel progetto, dei quali vengono messi nero su bianco negli accordi le denominazioni e le rispettive quote di competenza.
I contratti prevedono anche l'emissione di fatture relative ai pagamenti, solo dopo aver raggiunto gli obiettivi pattuiti. Una volta tratteggiato l'iter che giustifica la rilevanza delle somme ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le Entrate si soffermano sulle condizioni cui è subordinata l'estensione del regime di non imponibilità Iva alle prestazioni di servizi come quella in esame.

Nel dettaglio, l'Agenzia richiama l'articolo 8-bis del decreto Iva, che assimila alle cessioni all'esportazione e, quindi, assoggetta al regime di non imponibilità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le cessioni di navi e aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato. I tecnici delle Entrate focalizzano l'attenzione sulla lettera e) dello stesso articolo, che inquadra come cessioni all'esportazione anche "le prestazioni di sevizi relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo (...)". Da ciò discende l'estensione della non imponibilità Iva alle prestazioni di servizi fornita dall'Università all'Asi.

A tal proposito, l'Agenzia richiama il vincolo del collegamento strutturale tra le stesse attività di ricerca e la realizzazione del satellite, o di parte di esso, come seconda condizione cui è subordinata l'estensione del regime di non imponibilità Iva alle prestazioni in oggetto.

Per ciò che concerne il rapporto tra l'ateneo e i sottocontraenti di cui si avvale per eseguire l'attività di ricerca, le Entrate ribadiscono le affermazioni espresse nella risoluzione 161/2003, in cui si precisa che il dettato dell'articolo 8-bis si applica a "tutte le prestazioni necessarie, come mezzo a fine", prescindendo dunque dagli schemi contrattuali messi in atto per realizzare l'opera.
Le Entrate confermano l'orientamento interpretativo espresso in passato e accordano anche ai sub-contratti di ricerca stipulati con i sottocontraenti il regime di non imponibilità Iva purché, anche in questo caso, le attività a oggetto del contratto principale siano riconducibili alla costruzione-manutenzione del satellite e che i sottocontraenti fatturino all'università gli importi percepiti in applicazione del regime in questione. Il discorso, precisa l'Agenzia, non si allarga ai soggetti terzi, diversi dai sottocontraenti.

Sul versante delle imposte sui redditi, i tecnici delle Entrate chiariscono che l'intero importo percepito dall'ateneo pubblico concorre a formare la base imponibile Ires ed è escluso dalla decommercializzazione prevista dal Tuir.
L'attività di ricerca in oggetto è svolta infatti in regime di diritto privato, seppur connessa all'esercizio di funzioni statali; pertanto, i redditi che ne conseguono contribuiscono alla formazione del reddito complessivo dell'ente interpellante.
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