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Normativa e prassi

Iva, la partita resta aperta per la stabile organizzazione

La casa madre, identificata direttamente, non può dichiarare la cessazione dell’attività della sede italiana né compensarne debiti e crediti

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La stabile organizzazione italiana di una società estera deve essere munita di partita Iva indipendentemente dal fatto che le prestazioni effettuate con la casa madre siano “fuori campo”, poiché questa circostanza non inficia la sua natura di ente commerciale soggetto passivo d’imposta. C’è infatti autonomia tra la posizione fiscale della casa madre, identificata direttamente, e quella della stabile organizzazione, per cui la società non può dichiarare la cessazione dell’attività della sede fissa d’affari in Italia e chiudere la partita Iva. Né tanto meno può utilizzare la posizione fiscale per cui ha richiesto la partita Iva tramite identificazione diretta per assolvere obblighi ed esercitare diritti riferibili alla stabile organizzazione.

Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 327/E del 30 luglio, in risposta a un interpello di una società residente in Francia (attiva nel settore della progettazione, dello sviluppo e della costruzione di navi da guerra) con stabile organizzazione in Italia, che vuole sapere se può chiudere la partita Iva relativa al suo centro stabile d’affari nel nostro Paese. L’impresa ritiene di poterlo fare perchè, secondo il suo parere, casa madre e stabile organizzazione non sono due entità distinte ma coincidono ai fini fiscali. Infatti, è sempre la società istante a essere soggetto passivo dei tributi.

L’Agenzia non è d’accordo con la soluzione prospettata. Al concetto di identità delle posizioni fiscali i tecnici delle Entrate contrappongono quello di "autonomia" della casa madre estera dal centro stabile d’attività italiano. Questi due soggetti sono infatti fiscalmente diversi e autonomi. Ciò emerge soffermandosi sulla natura dell’attività svolta dalla stabile organizzazione, che ha evidentemente carattere economico. Si occupa infatti di sviluppare software per il combattimento destinati alla casa madre. Proprio la natura commerciale del business consente di inquadrare la stabile organizzazione come centro di imputazione fiscale.

A tal proposito, l’Agenzia richiama la direttiva comunitaria 2006/112/Ce per chiarire che deve essere considerato soggetto passivo Iva chi esercita attività di carattere economico, “anche a prescindere dalla rilevanza delle singole operazioni ai fini dell’applicazione dell’imposta”. L’irrilevanza ai fini Iva delle prestazioni intercorrenti tra la casa madre e la stabile organizzazione non inficia la natura commerciale dell’attività del centro operante in Italia.
I tecnici delle Entrate puntualizzano che questo ragionamento non è intaccato da quanto spiegato nella risoluzione 81/2006, in cui si precisava che “le prestazioni di servizio intercorrenti tra casa madre estera e stabile organizzazione italiana ovvero tra casa madre italiana e stabile organizzazione estera, sono fuori campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto”. Con il documento di prassi, infatti, si voleva solo dirimere il contrasto tra la prassi ministeriale e la giurisprudenza in merito al rapporto tra la casa madre e la propria stabile organizzazione.

Ne deriva che la stabile organizzazione deve essere dotata di partita Iva e deve inoltre adempiere agli obblighi dettati dal decreto Iva in materia. In particolare, l’Agenzia richiama il dovere di dichiarare l’istituzione di una stabile organizzazione entro 30 giorni a uno degli uffici locali Entrate. Anche questi adempimenti fiscali segnalano che nel momento in cui si costituisce una stabile organizzazione di natura commerciale, si crea un soggetto fiscalmente autonomo. Da ciò deriva che la società non può chiudere la partita Iva del proprio centro di attività in Italia. Né tanto meno può utilizzare la posizione fiscale per cui ha richiesto la partita Iva tramite identificazione diretta per assolvere obblighi riferibili alla stabile organizzazione. Infine, non può provvedere a compensare posizioni debitorie e creditorie relative alla sede d’affari italiana, fiscalmente autonoma dalla casa madre.

 

 
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