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Normativa e prassi

Iva su percorsi educativi speciali:
la modalità a distanza non incide

L’aliquota del 5% è applicabile, oltre che ai servizi resi direttamente ai minori affetti da disturbi, anche a quelli di sostegno all’apprendimento prestati ai genitori coinvolti nel programma

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L’attività svolta da una cooperativa a favore di minori con bisogni educativi speciali (Bes), caratterizzata da una duplice funzione educativa e socio-sanitaria, sconta l’Iva ridotta, anche se è svolta online, con lezioni video-registrate e webinar a domande e risposte. Le prestazioni non vanno segnalate al Sistema tessera sanitaria, ma regolarmente documentate con l’emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio; una copia, in formato elettronico o cartaceo, andrà messa a disposizione del cliente, salvo sua rinuncia.

La risposta n. 274 del 20 aprile 2021 nasce a seguito dell’interpello presentato da una cooperativa che offre servizi socio-sanitari ed educativi a ragazzi in età scolare (e alle loro famiglie), prevalentemente affetti da disturbo specifico dell’apprendimento e da deficit di attenzione e iperattività. L’istante rappresenta che, a causa dell’emergenza Covid-19, parte dell’attività è passata dalla modalità in presenza a quella a distanza, con l’attivazione di un percorso formativo destinato a genitori e figli, basato su lezioni video-registrate e un servizio di tutoraggio sotto forma di webinar a domande e risposte.
In riferimento a tali prestazioni, due le domande poste:

  • l’aliquota Iva del 5% (parte II-bis, numero 1), tabella A allegata al Dpr n. 633/1972) è applicabile sia quando rese ai minori sia se rivolte ai loro genitori?
  • i relativi dati vanno trasmessi al Sistema tessera sanitaria oppure bisogna emettere fattura elettronica?

Per quanto riguarda l’aliquota agevolata del 5%, l’Agenzia ricorda che la norma di riferimento ne prevede l’applicabilità, sotto il profilo soggettivo, alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi nei confronti di anziani e inabili adulti, tossicodipendenti e malati di Aids, handicappati psicofisici, minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo; invece, sotto il profilo oggettivo, deve trattarsi di prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, d’insegnamento scolastico o universitario, per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, di lezioni su materie scolastiche e universitarie impartite da insegnati a titolo personale, di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.
Nel caso in esame, si tratta di un’attività caratterizzata da una duplice funzione, educativa e socio-sanitaria, pensata in prevalenza per una categoria specifica. Infatti, la direttiva Miur 27 dicembre 2012, che stabilisce la necessità di elaborare un percorso didattico/educativo individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali nonché di utilizzare strumenti compensativi e forme di verifica e valutazione personalizzate, individua nell’ambito dei Bes, tra l’altro, i disturbi specifici dell’apprendimento che causano difficoltà nell’esecuzione dei compiti di lettura, scrittura o calcolo (dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia) e la sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività, che causa una compromissione della sfera personale, sociale e scolastica.
Ne discende che, alle prestazioni rese dalla cooperativa a favore di minori con bisogni educativi speciali, l’Iva è applicabile con l’aliquota del 5 per cento.
Lo stesso trattamento può essere esteso ai servizi di sostegno all’apprendimento forniti ai genitori, l’intervento dei quali, nel delineato percorso online, consente ai minori di ricevere feedback sul lavoro svolto e avere supporto. Questo, perché si tratta di prestazioni accessorie a quella principale resa direttamente ai minori e, come tali, concorrono a formarne la base imponibile (articolo 12, Dpr n. 633/1972).

Circa il dubbio sull’obbligo di invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle prestazioni, l’Agenzia rileva che le cooperative non sono incluse né tra i soggetti tenuti all’adempimento ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi (articolo 3, comma 3, Dlgs n. 175/2014) né nella più dettagliata elencazione contenuta nell’allegato A del recente decreto Mef 19 ottobre 2020, con cui è stato adeguato il tracciato ai fini della trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie. La cooperativa, peraltro, non eroga servizi prettamente sanitari, bensì prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo.
Pertanto, non sussistendo l’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, nel caso in esame non trova applicazione la disposizione che esclude dall’emissione delle fatture elettroniche i soggetti tenuti a quell’adempimento (articolo 10-bis, Dl n. 119/2018): le prestazioni svolte dalla cooperativa dovranno essere regolarmente documentate con fattura elettronica, tramite il Sistema di interscambio, e una copia della stessa, in formato elettronico o cartaceo, andrà messa a disposizione del cliente, salvo sua rinuncia.

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