Invece, i servizi di gestione, manutenzione, aggiornamento dei software e degli hardware del sistema scontano l’imposta con l’aliquota ordinaria del 22%, in quanto non rientrano tra le prestazioni riconducibili nel concetto di costruzione né si configurano come operazioni accessorie alla cessione dell’impianto, non presentando il necessario nesso di dipendenza funzionale con la prestazione principale.
Sono le conclusione a cui giunge l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 29/2019 fornita all’istanza di interpello presentata da una società, che si occupa di progettazione, produzione e installazione di attrezzature sanitarie per il trattamento della malattie tumorali. L’istante, avendo stipulato un accordo per la cessione di un centro di protonterapia e l’erogazione di servizi di manutenzione e supporto tecnico per la funzionalità dello stesso, ritiene che la cessione del centro vada assoggettata a Iva con l’aliquota del 10%, in quanto, trattandosi di struttura qualificabile come attrezzatura sanitaria, è riconducibile fra le opere di urbanizzazione secondaria di cui al n. 127-quinquies) della citata tabella A, e chiede di sapere se i servizi di supporto e manutenzione possano considerarsi accessori alla cessione del Centro e, pertanto, se anche a essi possa applicarsi l’aliquota agevolata.
Il parere dell’Agenzia
In relazione alla cessione e all’installazione dell’apparecchiatura, l’Agenzia ricorda quanto disposto dai numeri 127-quinquies), 127-sexies) e 127-septies) della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, che prevedono l’applicazione dell’aliquota del 10% , rispettivamente, per:
- le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865”
- i “beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”
- le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”.
Nel caso rappresentato, il Centro di protonterapia verrà installato in una nuova costruzione, da considerare non come un’attrezzatura sanitaria autonoma e a sé stante, bensì come una nuova parte di un ospedale già esistente. Si tratta di un bene che, senza perdere la propria individualità, è destinato a divenire un elemento funzionale di un edificio (un ospedale) riconducibile fra le opere di urbanizzazione secondaria, finalizzato a svolgere un’attività di interesse collettivo per la quale sussiste “il requisito essenziale costituito dalla destinazione ad uso pubblico”.
Pertanto, secondo l’Agenzia, sussistono le condizioni per far rientrare la fattispecie nella casistica del numero 127-sexies) della tabella A: applicazione dell’aliquota del 10% ai “beni, (…), forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies”.
Per quanto riguarda invece le prestazioni di servizi relative al Centro di protonterapia, le stesse vanno assoggettate all’aliquota ordinaria del 22%, in quanto non possono essere né ricondotte tra le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies)”, ai sensi del numero 127-septies) della tabella A, né qualificate come prestazioni accessorie. Infatti:
- l’ambito applicativo del n. 127-septies) attiene solo alla costruzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente n. 127-quinquies), risultando pertanto limitata l’applicazione dell’aliquota agevolata alle sole prestazioni di servizi riconducibili nel concetto di costruzione
- i servizi in questione non presentano il nesso di dipendenza funzionale con la prestazione principale richiesto ai fini dell’accessorietà. Il nesso di accessorietà presuppone che: operazione accessoria e operazione principale siano rivolte al raggiungimento dello stesso obiettivo; la prestazione accessoria sia effettuata in ragione della prestazione principale; l’operazione accessoria acceda a quella principale al fine di integrarla, completarla o renderla possibile. Invece, i servizi di gestione, manutenzione, aggiornamento dei software e degli hardware del sistema, non costituendo la necessaria integrazione e l’essenziale completamento della cessione dell’impianto di protonterapia e avendo un’autonoma rilevanza economica e funzionale, non sono operazioni accessorie alla prestazione principale.