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Normativa e prassi

Iva sul nolo delle unità da diporto. Forfait anche per la prelocazione

Ulteriori chiarimenti dell'Agenzia per la corretta applicazione dell'imposta sul leasing delle imbarcazioni

barca
I parametri forfetari stabiliti per il calcolo dell'Iva sui canoni di locazione delle unità da diporto si applicano anche agli importi di "prelocazione". E' una delle precisazioni contenute nella circolare 38/E del 22 luglio, con cui l'agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni sul corretto trattamento fiscale da applicare alla nautica da diporto e, in particolare, sulle percentuali forfetarie previste per i canoni di locazione delle imbarcazioni, soggetti ad Iva al 20% per la quota riferibile all'effettivo utilizzo in ambito comunitario. La normativa, infatti, prevede che le prestazioni di locazione delle unità da diporto, facenti capo a contribuenti domiciliati o residenti in Italia, si considerano effettuate nel territorio dello Stato "quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa" (articolo 7, comma 4, lettera f), Dpr 633/1972).

L'Agenzia ricorda in via preliminare che sulla base imponibile dei canoni di locazione delle barche da diporto sono già state fornite delle precisazioni con due precedenti documenti di prassi (circolare 49/2002 e risoluzione 284/2007). In particolare, la circolare 49, per verificare la corretta applicazione dell'imposta, prevede, in mancanza di un riscontro effettivo del percorso, l'utilizzo di percentuali forfetarie che presumono l'impiego dell'imbarcazione nel territorio comunitario. Il ricorso alle percentuali è dovuto alla difficoltà, sia per il contribuente che per l'amministrazione, di provare le rotte effettivamente seguite e di individuare, quindi, la tratta percorsa nelle acque territoriali comunitarie, da assoggettare a Iva in Italia, e quella invece esterna ad esse.

Il documento di prassi sottolinea che il contribuente, nel caso in cui dichiari di aver utilizzato l'imbarcazione in acque territoriali comunitarie secondo percentuali minori di quelle stabilite in via presuntiva, sarà legittimato a corrispondere una tassazione inferiore solo se ne fornisce la prova. Un eventuale utilizzo dell'imbarcazione (nelle acque comunitarie) in percentuale maggiore, emerso in sede di accertamento, non comporta alcuna sanzione nei confronti della società di leasing. In quest'ultimo caso, è il contribuente che, al fine di garantire un adeguamento dell'imposta, deve darne comunicazione alla società (vedi anche risoluzione 284/2007).

Le "acque territoriali", ricorda l'Agenzia, sono quelle comprese entro le 12 miglia dalla costa (articolo 3 della Convenzione sul diritto del mare delle Nazioni unite e articolo 2 del Codice della navigazione).

L'Agenzia precisa, inoltre, che non può essere invocata l'applicazione di una percentuale forfetaria minore per le consuete soste della barca, come il rimessaggio e l'ordinaria manutenzione, né semplicemente per il fatto che la navigazione è avvenuta tra due porti comunitari.

Sui canoni di "prelocazione", il documento di prassi chiarisce che anch'essi sono soggetti ai parametri forfetari richiamati nella circolare 49. Si tratta di importi corrisposti anticipatamente alla stipula del contratto di leasing, in quanto le specifiche caratteristiche richieste dal cliente potrebbero pregiudicare l'eventuale fruibilità del bene nel caso in cui il contratto non dovesse concludersi.

Se alla fine del periodo di "prelocazione" l'imbarcazione è utilizzata nelle acque comunitarie in misura maggiore rispetto alle percentuali applicate, gli uffici dovranno recuperare la maggiore imposta relativa ai canoni di prelocazione, con applicazione di sanzioni e interessi.
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