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Normativa e prassi

L’Agenzia risponde alla stampa.
Poi, imprime tutto nero su bianco

A ridosso della legge di stabilità, come consueto, i giornalisti specializzati chiedono precisazioni alle Entrate, che puntualmente diventano il contenuto di una circolare

Agenzia Entrate risponde alla stampa
Un tour tecnico nella materia tributaria, dalle problematiche legate all’accertamento e al conseguente eventuale contenzioso ai risvolti fiscali delle voci di bilancio di società e imprese, dai chiarimenti su detrazioni e deduzioni alle dichiarazioni di chi detiene attività all’estero. Tutto nella circolare n. 10/E del 14 maggio.

Per società, imprese e professionisti
Società di comodo
La società che non supera il test di operatività, che sia di comodo o in perdita sistematica, subisce tutte le penalizzazioni, anche quelle Iva (divieto di chiederne il rimborso, di utilizzarla in compensazione e di cessione), pure se si adegua al reddito minimo previsto per l’anno in cui risulta non operativa.

Perdite su crediti
La deduzione delle perdite su crediti prescritti nel periodo d’imposta in cui gli stessi crediti sono andati in prescrizione è corretta anche se effettuata prima del periodo d’imposta in corso al 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge 134/2012 che ha introdotto la novità normativa.

Reddito d’impresa
  • Concorrono alla formazione della base imponibile Irap delle imprese, anche se classificate tra i componenti straordinari di reddito, le sopravvenienze attive e passive relative a cespiti persi a causa di un evento calamitoso.
  • I maggiori valori che, per qualunque motivo, sono imputati in aumento dell’onere sostenuto per l’acquisto di beni merce, valutati a costo specifico, sono fiscalmente irrilevanti.
  • Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, come per gli altri beni mobili d’impresa, la deduzione dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati a decorrere dall’1 gennaio 2014, deve avvenire in un tempo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (due anni).
Imu
  • Non è ammessa la deducibilità del 50% della quota Imu deducibile (30% per il 2013, 20% dal 2014) versata per gli immobili utilizzati promiscuamente da imprese o professionisti.
  • La deduzione dell’Imu dal reddito di impresa e di lavoro autonomo è consentita a partire da quella relativa all’anno 2013; pertanto, un’eventuale Imu 2012 versata tardivamente nel 2013 è indeducibile. La deducibilità dell’imposta è legata al suo effettivo pagamento: l’Imu 2013 versata tardivamente nel 2014 non potrà essere “scalata” nel 2013, ma nel 2014.
Rivalutazioni
Non è possibile effettuare una rivalutazione dei beni d’impresa con rilevanza solo civilistica: l’operazione fatta a livello contabile assume necessariamente anche una valenza fiscale e, dunque, si perfeziona solo con il versamento dell’imposta sostitutiva che serve, appunto, per il riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio. 

Per tutti i contribuenti
Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici
In linea generale, gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, agevolati con il “bonus ristrutturazioni”, non danno diritto all’ulteriore detrazione prevista per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato. Tuttavia, è fruibile anche il “bonus arredi”, nel caso in cui le misure di prevenzione siano inquadrabili come interventi di manutenzione ordinaria (solo se sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Compensazioni e crediti d’imposta
Il limite di 15mila euro – introdotto dalla Stabilità 2014 – superato il quale diventa obbligatorio il visto di conformità della dichiarazione per l’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali (derivanti da imposte sui redditi e relative addizionali, da ritenute alla fonte, da imposte sostitutive), riguarda esclusivamente la “compensazione orizzontale”.
Il limite va riferito alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione.
Le compensazioni oltre soglia possono avvenire anche prima di presentare la dichiarazione da cui emergono i crediti, diversamente da quanto previsto per le compensazioni Iva.
La disposizione riguarda i crediti maturati a partire dall’anno d’imposta 2013. Pertanto, il credito risultante dalla dichiarazione 2012, non utilizzato nel corso del 2013, può essere compensato senza tener conto del nuovo limite fino a quando non confluisce nella dichiarazione 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013.

Solo per dipendenti e assimilati
La misura introdotta dalla Stabilità 2014, che dispone controlli preventivi sui rimborsi da 730 superiori a 4mila euro (con erogazione delle eventuali somme spettanti da parte, non del sostituto d’imposta, ma della stessa Agenzia delle Entrate, una volta effettuati i controlli), non trova applicazione in assenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e di riconoscimento di eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. In tali circostanze, quindi, i rimborsi, anche se superiori a 4mila euro, sono effettuati “ordinariamente” dal sostituto d’imposta, senza alcun controllo preventivo.
Inoltre, l’importo utilizzato in compensazione per i versamenti di altri tributi (Imu, Tasi, eccetera), non risultando come eccedenza nel quadro F del modello 730, non rileva ai fini della verifica dei 4mila euro.

Accertamento e contenzioso
Giudizi avverso gli accertamenti esecutivi
Nei giudizi relativi ad accertamenti esecutivi, riguardo ai quali l’ufficio riscuote le somme dovute a seguito di sentenza notificando al contribuente un’intimazione di pagamento, qualora si ritenga che l’ufficio abbia sbagliato a richiedere somme in pendenza di giudizio di secondo grado o di legittimità, ferma restando la possibilità di chiedere il riesame dell’atto in autotutela, l’intimazione può essere impugnata (previa mediazione tributaria, quando prevista) davanti alla Ctp per vizi propri dell’atto.

Indagini finanziarie
Nelle indagini finanziarie nei confronti di privati non si applicano le presunzioni sui prelevamenti, poiché gli stessi non sono tenuti a conservare alcun documento contabile; la presunzione sui prelevamenti opera soltanto per gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo.
Diversamente, la presunzione per i versamenti si estende alla generalità dei soggetti passivi e delle diverse categorie reddituali.

Redditometro
  • In base ai contenuti del parere del Garante, le spese medie Istat sono legittimamente utilizzabili per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi (in particolare, per il calcolo delle spese di manutenzione ordinaria degli immobili, acqua e condominio, parametrate ai metri quadri della casa, e delle spese relative all’utilizzo di veicoli, parametrate ai kw di potenza).
  • Gli importi corrisposti per le spese per beni e servizi di uso corrente, per il cui contenuto induttivo si fa esclusivo riferimento alla media Istat della tipologia di nucleo familiare e area geografica di appartenenza, concorrono alla ricostruzione sintetica del reddito e formano oggetto di contraddittorio esclusivamente se individuati puntualmente dall'ufficio.  Anche le spese per elettrodomestici e arredi e altri beni e servizi per la casa, che seppure ancorate al possesso di uno o più immobili non sono determinate in base alle caratteristiche degli stessi, concorrono alla ricostruzione del reddito soltanto in presenza di importi effettivamente risultanti dai dati disponibili in Anagrafe tributaria.
  • Concorrono alla ricostruzione sintetica del reddito le spese certe, le spese per elementi certi, il fitto figurativo e la quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi.
  • La mancata presentazione del contribuente all’invito a fornire dati e notizie rilevanti per l’accertamento da redditometro rappresenta un comportamento sanzionabile (articolo11, comma 1, lettera c) del Dlgs 471/1997): di ciò sarà data specifica avvertenza nell’invito. Il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito fin dal primo incontro. Tuttavia, non è da escludere che il contribuente possa presentare i giustificativi non forniti secondo momento obbligatorio di confronto (articolo 38, comma 7, Dpr 600/1973).
Modello Cud
Il modello Cud non può essere considerato una dichiarazione validamente presentata (come invece previsto, in materia di condono, dalla legge 289/2002). Pertanto, se il contribuente titolare di un Cud ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato all’adempimento, il potere di accertamento sarà esercitabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata (articolo 43 del Dpr 600/1973).

Attività finanziarie detenute all’estero
  • Le attività detenute all’estero per il tramite di una società italiana non vanno indicate nel quadro RW; se detenute per il tramite di una società localizzata in un Paese collaborativo, occorre limitarsi a indicare il valore della partecipazione nella società estera. Qualora il contribuente detenga una partecipazione superiore al 25% in una società localizzata in un Paese non collaborativo, invece, dovrà indicare, in luogo della partecipazione, le attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero dalla società.
  • Gli amministratori con potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, che non siano beneficiari (ossia possessori) dei relativi redditi, non devono compilare, relativamente a dette consistenze/trasferimenti, il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi.
  • Se un contribuente non fornisce all’intermediario depositario del proprio conto scudato la provvista per il pagamento dell’imposta di bollo speciale (articolo 19, commi da 6 a 12, Dl 201/2011), l’intermediario deve comunicare il nominativo nel quadro SO del modello 770. La riservatezza si perde dal 1° gennaio dell’anno successivo, considerato che per l’anno per il quale non si è pagato, l’imposta è prelevata in maniera forzosa dall’Agenzia.
  • Per le attività finanziarie detenute all’estero alla data del 1° gennaio, si applica il cambio medio del mese di dicembre dell’anno precedente, determinato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
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