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Normativa e prassi

L’Agenzia risponde a quesiti
su oneri deducibili o detraibili

I temi affrontati: ecobonus ed errata comunicazione all’Enea, cumulabilità tra bonus asilo nido e welfare aziendale, spese scolastiche all’estero, corsi di terapia multisistemica in acqua

Detrazione riqualificazione energetica: errata comunicazione all’Enea
(risposta n. 163/2018)
Quesito
L’interpellante chiede se può fruire dell’“ecobonus” (articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006) per un intervento di riqualificazione energetica (sostituzione infissi), le cui spese sono state sostenute nel 2014 dal coniuge, poi deceduto. Questi, nella comunicazione all’Enea, pur indicando i corretti dati riguardanti l’ubicazione dell’edificio, ha erroneamente riportato i dati catastali dell’immobile concesso in uso gratuito al figlio anziché quelli dell’immobile adibito ad abitazione principale, sul quale sono stati eseguiti i lavori.
Risposta
L’errato riporto dei dati catastali nella comunicazione a suo tempo trasmessa all’Enea (e non più correggibile), a fronte della corretta indicazione dell’ubicazione dell’immobile su cui sono stati realmente effettuati i lavori, non costituisce, di per sé, circostanza sufficiente per disconoscere la detrazione. In ogni caso, qualora la dichiarazione fosse sottoposta a controllo formale, l’istante, in qualità di erede, dovrà dimostrare che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile indicato esibendo i documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui lo stesso è stato sostenuto.
 
Cumulabilità bonus asilo nido e welfare aziendale
(risposta n. 164/2018)
Quesito
Un contribuente, avendo ricevuto il contributo di 1.000 euro (“bonus asilo nido”) per il pagamento delle rette per la frequenza dell’asilo nido della figlia, chiede se tale beneficio sia cumulabile con quello fiscale previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir, anche nell’ipotesi di sostituzione del premio di produttività.
Risposta
In merito alla norma citata dall’istante, secondo cui non concorrono al reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare…”, l’amministrazione ha già chiarito che:
  • il regime fiscale d’esenzione opera sia nell’ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi direttamente le somme ai dipendenti, sia nel caso in cui egli rimborsi l’onere sostenuto dai dipendenti
  • i rimborsi non devono necessariamente essere erogati nello stesso anno in cui le spese sono state sostenute, rilevando nell’anno in cui il datore di lavoro restituisce le somme al lavoratore
  • la detrazione spetta solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute. Se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la detrazione non spetta; pertanto, se il rimborso è inferiore alla spesa sostenuta, la detrazione è calcolata solo sulla parte non rimborsata.Da quanto detto discende che, al caso rappresentato, non è applicabile il regime esentativo, in quanto le spese per la frequenza dell’asilo nido non sono rimaste a carico dell’istante, il quale, per tali oneri, ha ricevuto dall’Inps il “bonus asilo nido” di 1.000 euro, che non ha concorso a formare il suo reddito imponibile. Pertanto, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente opererà solo con riferimento alla differenza tra il rimborso erogato dal datore di lavoro e il contributo erogato dall’Inps. Ciò anche nel caso in cui il rimborso sia corrisposto in sostituzione del premio di risultato.
Detrazione delle spese scolastiche sostenute all’estero
(risposta n. 158/2018)
Quesito
Un contribuente chiede se può detrarre dall’Irpef le spese di istruzione sostenute per la frequenza di uno o più anni scolastici di una scuola secondaria di secondo grado ubicata in un paese della Comunità europea o extra UE.
Risposta
Il Tuir prevede che possano essere detratte dall’Irpef lorda, nella misura del 19%, “le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione...” (articolo 15, comma 1, lettera e-bis). Quest’ultimo “…è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali…” (articolo 1, comma 1, legge 62/2000). Pertanto, poiché la normativa non cita le scuole straniere, anzi circoscrive esplicitamente il beneficio fiscale alle sole scuole del “sistema nazionale di istruzione”, le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sostenute all’estero non sono detraibili.
Le spese di istruzione sostenute all’estero sono agevolabili solo se relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria; tali oneri, infatti, sono disciplinati da una diversa normativa (articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir) che fa riferimento alle “università statali e non statali”.
 
Deducibilità della terapia multisistemica in acqua
(risposta n. 159/2018)
Quesito
Un contribuente rappresenta che ha iscritto suo figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico, a corsi di terapia multisistemica in acqua (Tma), le cui prestazioni sono rese da personale non abilitato in materia sanitaria (è un istruttore di nuoto che ha frequentato un corso specifico per la Tma), anche se supervisionato da psicologi. Chiede se le rette pagate per l’assistenza qualificata in acqua possano essere considerate spese mediche e di assistenza per le persone con disabilità e siano, quindi, deducibili dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera b), del Turi).
Risposta
Risposta negativa, ma interlocutoria.
Infatti, in termini generali, per le persone con handicap sono deducibili solo le spese per prestazioni di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari finalizzati alla cura di una patologia, effettuati da medici o personale abilitato dalle autorità competenti; in tali casi, le prestazioni sono deducibili anche senza prescrizione medica, a patto che dal documento di spesa risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Sono inoltre riconducibili nell’ambito delle prestazioni sanitarie quelle che, pur non eseguite per finalità di cura, mirano a correggere una condizione secondaria alla malattia e ad alleggerirne l’impatto psicologico, sempre che siano rese da personale medico presso strutture sanitarie provviste di regolare autorizzazione. Ad esempio, sono state ritenute deducibili le spese per attività di ippoterapia e musicoterapia, se prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e se eseguite in centri specializzati da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Pertanto, allo stato, le spese per la Tma, in assenza di prescrizione medica, non sono riconducibili tra le tipologie di spese mediche e di assistenza specifica di cui alla citata norma del Tuir.
Tuttavia, poiché la risposta implica valutazioni di carattere sanitario, l’Agenzia delle entrate si è rivolta al ministero della Salute per conoscere se quel tipo di terapia, effettuata sotto la supervisione di un medico, possa rientrare tra i trattamenti di natura sanitaria.
 
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